Igiene e sanità
I controlli sanitari II
Autore:Antonio Lotito - Dirigente polizia locale, Assesore tecnico all'Urbanistica
Dopo l'intervento della settimana scorso che ha riscosso successo e numerose richieste di delucidazioni, pubblichiamo l'approfondimento dell'argomento. A cura di A. Lotito

 

LIMITI ALL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI

II PARTE: APPROFONDIMENTO

Dott. Antonio Lotito – Ufficiale Dirigente del Corpo Polizia Locale di Varese

Nel mio precedente articolo avevo, tra l’altro, evidenziato alcune specifiche attribuzioni che la legge pone in capo ai soggetti rivestiti della qualifica di “ispettore sanitario” senza, peraltro, escludere la competenza degli operatori della Polizia Locale/Municipale nel campo dei controlli igienico-sanitari. Tuttavia, stante la complessità della materia, mi pare qui opportuno approfondire alcuni concetti fondamentali. In particolare:

1. I controlli finalizzati al contrasto delle frodi alimentari nonché a garantire la sicurezza alimentare possono essere svolti da tutti gli organi sia di polizia amministrativa (Polizia Annonaria dei Comuni, Organi Ispettivi delle Direzioni Generali della Sanità delle Regioni e della A.S.L., Ispettorato Controllo Qualità alimenti del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, Organi ispettivi del Ministero della Salute) e sia di polizia giudiziaria (Polizia Locale dei Comuni e delle Province, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e delle Regioni a Statuto Speciale, Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare) ma sono attribuiti specificatamente in modo istituzionale ai seguenti Enti che sono in possesso di competenze tecniche specialistiche e di particolari qualifiche giuridiche:

  • Organi del Ministero della Salute: Istituto Superiore di Sanità, Posti di Ispezione di Frontiera, Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari, Uffici di Sanità Marittima, aerea e di Frontiera, Servizi Veterinari delle A.S.L.;
  • Arma dei Carabinieri: Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ed articolato, a livello nazionale, su tre Gruppi Tutela Salute e 37 Nuclei Antisofisticazioni e Sanità; Comando Carabinieri politiche Agricole, Alimentari e Forestali articolato sul territorio su tre Nuclei Antifrode Carabinieri;
  • Organi del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato per il Controllo della Qualità degli Alimenti;
  • Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare (in particolare per il controllo della pesca marittima).

2. Nell'ambito di tali controlli, assume particolare rilevanza la qualifica di "ispettore sanitario", introdotta con legge n. 283/1962 modificata e integrata dalla legge n. 441/1963, cui la norma, oltre alla possibilità di accedere d'iniziativa in particolari ambienti (camere operatorie, ambienti sterili, celle frigorifere, locali per la panificazione ed il confezionamento di paste alimentari, cucine ove vengano confezionati cibi), attribuisce il potere di effettuare, in totale e completa autonomia:

  • il sequestro sanitario, che assume carattere di immediatezza;
  • il campionamento di farmaci, presidi sanitari, alimenti e bevande.

E' soprattutto quest'ultimo potere che caratterizza, in modo esclusivo, la figura dell'ispettore sanitario, qualifica che la legge, oggi, attribuisce solo ai seguenti soggetti:

  • personale del >

Note: le note del presente articolo sono da considerarsi una breve sintesi di quanto esposto nel corso del Convegno svoltosi l’11 Settembre 2008 a Varese, organizzato dallo scrivente per la Polizia Locale della città nonché per quelle della provincia varesina. E’ qui doveroso indirizzare un sentito ringraziamento al Comando Gruppo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Milano per la preziosa indispensabile collaborazione.
Links: http://www.infocds.it
Allegato: A_Lotito_Controli_igienicosanitari_II.pdf
Ministero della Salute appartenente ai sottonotati enti:
- Istituto Superiore di Sanità;
- P.I.F. - Posti di Ispezione di Frontiera;
- U.V.A.C. - Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari;
- U.S.M.A.F. - Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera;
  • personale ispettivo:
    - delle Direzioni Generali della Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
    - delle A.S.L.;
  • personale con qualifica di ufficiale di p.g. appartenente al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, cioè ai N.A.S., cui tale qualifica è stata attribuita con Decreto del Ministro della Sanità del 25 gennaio 1979.
  • Tutto il personale degli organi di polizia giudiziaria ed amministrativa sprovvisto della qualifica di "ispettore sanitario", oltre a non poter accedere d'iniziativa negli ambienti sopra indicati se non autorizzato dall'A.G. (pena la nullità degli atti, sollecitata dai difensori dei sanzionati, nel caso vengano accertate violazioni amministrative, come si riscontra spesso nella realtà), non può eseguire, in particolare, sia il sequestro sanitario che il campionamento.
    Gli organi di polizia giudiziaria, il cui personale è sprovvisto della qualifica di "ispettore sanitario", potranno eseguire:

    • in alternativa al sequestro sanitario e qualora ne sussistano i presupposti, il sequestro giudiziario, disciplinato dalle norme del c.p.p., oppure il sequestro amministrativo;
    • il campionamento, qualora disposto dall'A.G.

    La sola eccezione al riguardo è rappresentata dall'Ispettorato per il Controllo della Qualità degli Alimenti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al cui personale la legge n. 462 del 1986 ha attribuito il potere di effettuare d'iniziativa il campionamento di alimenti e bevande.
    Una precisazione, infine: i “vigili sanitari provinciali e comunali”, di cui parla l’art. 17 della legge n. 283/1962, non esistono più in quanto le relative competenze sono state attribuite agli ispettori sanitari delle A.S.L. precisamente a seguito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale intervenuta con la promulgazione della legge n. 833/1978 e, successivamente, a partire dal 1981, con l’implementazione delle norme del D.P.R. N. 327/1980 che hanno portato alla soppressione dei medici provinciali e degli uffici di igiene dei comuni con contestuale attribuzione delle loro competenze alle A.S.L.
    In conclusione del presente articolo sento forte il dovere di ringraziare il Col. C.C. Leopoldo Maria De’ Filippi per l’importante collaborazione fornitami, indispensabile per la stesura del presente articolo e che, all’epoca del Convegno di specializzazione svoltosi a Varese lo scorso 11 Settembre 2008 e dallo stesso Ufficiale Superiore presieduto, era Comandante dei N.A.S. di Milano con giurisdizione su tutta l’Italia Settentrionale.


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