Codice della strada
SINTESI RATEAZIONI – art. 26 legge 689/81
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Municipale
la norma art. 26 legge 689/81: L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta

 
la norma art. 26 legge 689/81: L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

chi può ottenere la rateazione chi si trova in condizioni disagiate. La norma non definisce le condizioni disagiate e pertanto queste debbono essere valutate dall’ente che riceve l’istanza di pagamento rateale.

Potrebbe essere utile l’adozione di uno specifico regolamento, oppure l’inserimento di un articolo o comma nel regolamento comunale delle entrate, che richiami espressamente i principi e requisiti recentemente stabiliti dall’art. 202-bis C.d.S. Un modo questo per limitare le problematiche connesse a “personalizzazioni” o pressioni politiche. In pratica, se il legislatore ha intesto codificare con precisione le condizioni che portano a definire l’indigenza, non si vede perché questo criterio non possa essere applicato anche alle sanzioni che non seguono lo speciale sistema sanzionatorio del C.d.S.

a chi presentare istanza all’autorità competente all’applicazione della sanzione. A ben leggere l’art. 26 della legge 689/81, non si fa riferimento all’ente a cui vanno i proventi, bensì all’autorità che ha applicato la sanzione. Si intende qui per autorità la stessa competente alla valutazione del ricorso oppure all’emissione di ordinanza ingiunzione nell’ipotesi di mancato pagamento entro i termini.

Diversamente dal C.d.S. infatti, il verbale per il quale non sia avvenuto pagamento o presentato ricorso, NON costituisce titolo esecutivo per emissione del ruolo esattoriale, ma deve essere trasmesso all’autorità competente >

Note:
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(che cambi di volta in volta in ragione di quanto stabilito dalla legge per materia). Questa autorità è la stessa competente a valutare la pratica di richiesta di pagamento rateale.

Resta ovviamente la possibilità, ma è cosa diversa da quella trattata in questa pratica, di dilazionare il pagamento quando già emesso il ruolo esattoriale o comunque avviata la procedura esecutiva

istanza entro quando la legge non ne fa cenno, per cui si presume che l’istanza possa essere presentata fino a quando non viene emesso il ruolo esattoriale o analoga procedura esecutiva

istanza conseguenze diversamente da quanto previsto dalla speciale procedura introdotta dall’art. 202-bis per lo speciale sistema sanzionatorio del C.d.S., l’istanza – per la procedura ex art. 26 lex 689/81 – non produce alcuna conseguenza “sospensiva”. E’ evidente comunque l’inopportunità per l’ente che riceve un’istanza di pagamento rateale di avviare la procedura esecutiva prima della risposta

cosa deve fare l’ente che riceve l’istanza semplicemente rispondere entro i termini fissati dal proprio regolamento comunale oppure, mancando, con le generiche procedure e termini previsti dalla legge 241/90

l’ente accoglie la rateazione invia comunicazione a chi ha presentato l’istanza

quante rate da un minimo di tre ad un massimo di trenta. Potrebbe essere opportuno, nel regolamento delle entrate, definire meglio il numero delle rate graduandole con criteri direttamente proporzionali all’importo dovuto ed alle condizioni economiche, persone a carico, ecc

importo minimo rata euro 15,00. Vale quanto precisato nel punto precedente

interessi anche se la legge 689/81 non li richiama direttamente, è opportuno, per evitare danno erariale, attenersi agli stessi interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni<

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