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Codice della strada |
SANZIONE ACCESSORIA OBBLIGO RIPRISTINO |
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Municipale
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CASI IN CUI È PREVISTO IL RIPRISTINO
Art. 15:
- danneggiare opere, piantagioni ecc. di strada e sue pertinenze.....
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CASI IN CUI È PREVISTO IL RIPRISTINO
Art. 15:
- danneggiare opere, piantagioni ecc. di strada e sue pertinenze
- danneggiare, spostare, imbrattare segnali stradali
- apportare fango e detriti sulla sede stradale anche a mezzo ruote di veicoli provenienti da accessi laterali
- impedire il libero deflusso di acque sulle e dalle strade
- far circolare bestiame su strade non classificate come locali
- insudiciare, imbrattare la strada, o depositarvi rifiuti
- gettare oggetti da veicoli in movimento (incluso il classico mozzicone di sigaretta)
Art. 16:
non rispettare le distanze dal confine stradale e le aree di visibilità indicate dal regolamento per ciascun tipo di strada, quando:
- si aprono canali o fossi
- si eseguono scavi in terreni laterali alle strade
- si costruiscono a lato delle strade manufatti o muri di cinta
- si impiantano alberi, siepi e simili
Art. 22:
apertura di nuovi accessi o diramazioni dalle strade senza autorizzazione nè possibilità di regolarizzazione successiva
Art. 27:
rifiuto di presentazione di atto autorizzatorio che chiunque effettua su strade e autostrade lavori, depositi od occupazioni soggetti ad autorizzazione deve tenere sul posto ed esibire a ogni richiesta degli organi accertatori
Art. 29:
- non tenere regolate le siepi vive così da restringere o danneggiare la strada
- non far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale
- non rimuovere nel più breve tempo possibile alberi piantati nei terreni laterali, ramaglie di qualsiasi specie quando, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sulla strada
Art. 31:
non mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno, o l'ingombro delle pertinenze stradali > |
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Note: |
Links: |
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(per caduta di massi, ecc.)
CASI IN CUI È PREVISTA LA RIMOZIONE
Art. 20:
- occupare abusivamente il suolo stradale senza aver ottenuto preventiva concessione
- pur avendo ottenuto regolare concessione non ottemperare alle relative prescrizioni
Art. 21:
eseguire lavori o depositi sulla strada senza:
- adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza o tenerli in perfetta efficienza giorno e notte
- provvedere a rendere visibili giorno e notte gli addetti ai lavori
- provvedere ad adeguata delimitazione e segnalazione dei cantieri
- attuare tutti gli accorgimenti necessari per la regolamentazione del traffico
Art. 24/8:
installazione e messa in esercizio di impianti od opere senza l'autorizzazione dell'ente proprietario
Art. 25/7:
- realizzare opere come condotte idriche, corsi d'acqua, gasdotti, linee elettriche, di alimentazione tranviaria e filoviaria, sottopassi e sovrappassi, teleferiche, ecc
- mantenere le stesse in esercizio o variarne l'uso senza la prevista concessione dell'ente proprietario della strada
Art. 29/4:
- non tenere regolate le siepi vive in modo da restringere o danneggiare la strada
- non far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale
- non rimuovere nel più breve tempo possibile alberi piantati nei terreni laterali, o ramaglie di qualsiasi specie quando, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengono a cadere sulla strada
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE
1. La sua applicazione è automatica e consegue di diritto dopo sanzione pecuniaria
2. la determinazione del contenuto dell'obbligo di rimozione o di ripristino non è compiuta direttamente dall'agente che ha accertato la violazione, ma richiede la successiva emissione di un'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto
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