Codice della strada
SANZIONE ACCESSORIA OBBLIGO RIPRISTINO
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Municipale
CASI IN CUI È PREVISTO IL RIPRISTINO Art. 15:

- danneggiare opere, piantagioni ecc. di strada e sue pertinenze.....


 
CASI IN CUI È PREVISTO IL RIPRISTINO

Art. 15:

- danneggiare opere, piantagioni ecc. di strada e sue pertinenze

- danneggiare, spostare, imbrattare segnali stradali

- apportare fango e detriti sulla sede stradale anche a mezzo ruote di veicoli provenienti da accessi laterali

- impedire il libero deflusso di acque sulle e dalle strade

- far circolare bestiame su strade non classificate come locali

- insudiciare, imbrattare la strada, o depositarvi rifiuti

- gettare oggetti da veicoli in movimento (incluso il classico mozzicone di sigaretta)

Art. 16:

non rispettare le distanze dal confine stradale e le aree di visibilità indicate dal regolamento per ciascun tipo di strada, quando:

- si aprono canali o fossi

- si eseguono scavi in terreni laterali alle strade

- si costruiscono a lato delle strade manufatti o muri di cinta

- si impiantano alberi, siepi e simili

Art. 22:

apertura di nuovi accessi o diramazioni dalle strade senza autorizzazione nè possibilità di regolarizzazione successiva

Art. 27:

rifiuto di presentazione di atto autorizzatorio che chiunque effettua su strade e autostrade lavori, depositi od occupazioni soggetti ad autorizzazione deve tenere sul posto ed esibire a ogni richiesta degli organi accertatori

Art. 29:

- non tenere regolate le siepi vive così da restringere o danneggiare la strada

- non far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale

- non rimuovere nel più breve tempo possibile alberi piantati nei terreni laterali, ramaglie di qualsiasi specie quando, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sulla strada

Art. 31:

non mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno, o l'ingombro delle pertinenze stradali >

Note:
Links:
(per caduta di massi, ecc.)

CASI IN CUI È PREVISTA LA RIMOZIONE

Art. 20:

- occupare abusivamente il suolo stradale senza aver ottenuto preventiva concessione

- pur avendo ottenuto regolare concessione non ottemperare alle relative prescrizioni

Art. 21:

eseguire lavori o depositi sulla strada senza:

- adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza o tenerli in perfetta efficienza giorno e notte

- provvedere a rendere visibili giorno e notte gli addetti ai lavori

- provvedere ad adeguata delimitazione e segnalazione dei cantieri

- attuare tutti gli accorgimenti necessari per la regolamentazione del traffico

Art. 24/8:

installazione e messa in esercizio di impianti od opere senza l'autorizzazione dell'ente proprietario

Art. 25/7:

- realizzare opere come condotte idriche, corsi d'acqua, gasdotti, linee elettriche, di alimentazione tranviaria e filoviaria, sottopassi e sovrappassi, teleferiche, ecc

- mantenere le stesse in esercizio o variarne l'uso senza la prevista concessione dell'ente proprietario della strada

Art. 29/4:

- non tenere regolate le siepi vive in modo da restringere o danneggiare la strada

- non far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale

- non rimuovere nel più breve tempo possibile alberi piantati nei terreni laterali, o ramaglie di qualsiasi specie quando, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengono a cadere sulla strada

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE

1. La sua applicazione è automatica e consegue di diritto dopo sanzione pecuniaria

2. la determinazione del contenuto dell'obbligo di rimozione o di ripristino non è compiuta direttamente dall'agente che ha accertato la violazione, ma richiede la successiva emissione di un'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto


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