Procedimento Amministrativo
DIFFERENZE TRA IL SERVIZIO DI PORTIERATO CON FORMA DI GESTIONE C.D. DI “GLOBAL-SERVICE” E L’ATTIVITÀ AUTORIZZATE AI SENSI DEGLI ARTT. 133 E 134 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
Autore: a cura di Marco Baffa - Comandante di Polizia Locale
Nel campo della polizia amministrativa di sicurezza, una delle questioni di perdurante attualità, tenuto conto nel corso della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nel Paese,

 
Nel campo della polizia amministrativa di sicurezza, una delle questioni di perdurante attualità, tenuto conto nel corso della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nel Paese, ed il frequente ricorso a soggetti addetti al controllo degli ingressi alle attività commerciali, alla misurazione della febbre degli avventori, riguarda l’esatta individuazione del perimetro dei servizi che possono essere espletati solo da operatori economici in possesso dell’apposita licenza prevista dall’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per lo svolgimento dei servizi di vigilanza e di investigazione privata.

In particolare con riguardo alla tipologia di servizi che vengono comunemente designati come attività di “portierato”, nonché di gestione e manutenzione di edifici che il proprietario affida ad un unico operatore economico, previo stipula di uno specifico contratto c.d. di “global service”, alla base di alcune incertezze o divergenze interpretative della citata norma del TULPS ha comportato l’esercizio di attività in modo non conforme rispetto alla esigenza di possesso di specifico titolo autorizzativo di polizia ovvero di veri e propri fenomeni di abusivismo, lamentati peraltro in più occasioni dai rappresentanti le associazioni di categoria.

Preliminarmente è importante chiarire che i servizi di vigilanza e custodia possono essere svolti esclusivamente da soggetti in possesso e autorizzati all’esercizio della suddetta tipologia di attività ai sensi dell’art. 134 del R.D. 773/1931 e s.m.i..

Rinveniamo in modo dettagliato la nozione di vigilanza e custodia all’art. 256 bis del R.D. n. 635/1940, Regolamento di Esecuzione del TULPS medesimo, e più nello specifico individuata nei servizi di sicurezza c.d. “complementare” che deve svolgersi obbligatoriamente a mezzo di guardie giurate particolari, salvo che non vi provveda direttamente la forza pubblica con propri agenti e ufficiali. .

Gli ulteriori ambiti di attività riservate ex lege in favore degli operatori della vigilanza privata sono individuate in una serie di altre disposizioni di legge e regolamentari e si sostanziano in una serie di attività che in ragione della loro potenziale incidenza sul bene della “sicurezza pubblica” non possono che essere assolti ed erogati che esclusivamente da operatori economici autorizzati ai sensi appunto dell’art. 134 TULPS al ricorso di guardie giurate per lo svolgimento dei servizi medesimi in narrativa.

Nel tempo la giurisprudenza amministrativa e penale ha elaborato alcuni indicatori al fine di individuare una linea di discrimine tra i servizi che possono essere svolti da operatori della vigilanza privata rispetto a quelli, come il cosiddetto portierato, che di fatto è stato “liberalizzato “ e pertanto non più vincolato a specifici adempimenti e prescrizioni d’esercizio.

Nella prima ipotesi i servizi svolti da guardie giurate sono quelli che implicano un intervento diretto ed attivo a favore della proprietà altrui nel caso di eventuali aggressioni, di cooperazione con le Autorità, gli ufficiali ed agenti di p.s. (ai sensi dell’art.139 TULPS), tenuto conto della portata dell’art. 1 del R.D. n. 773/1931 che richiama espressamente la “tutela della proprietà” tra i compiti che devono essere garantiti dalla Autorità di pubblica sicurezza, nonché i relativi poteri di documentazione delle attività svolte e dei fatti eventuali accaduti durante il servizio delle medesime guardie giurate, come disciplinato dal richiamo normativo all’art. 225 del R.D. n. 635/1940.

Invero, sono da ricomprendere nell’ambito delle attività di portierato o del c.d. “global service” quelle che differentemente dalla tipologia ricompresa nell’art. 134 TULPS, si sostanziano di fatto con una mera guardiania passiva del bene, ma soprattutto senza che il soggetto esercente il servizio di portierato sia onerato da obblighi di difesa dei beni, in particolare di quelli immobili, che al medesimo sono affidati.

Come in più occasioni confermato dalla giurisprudenza amministrativa in particolare, i servizi di portierato o di “global service”, sono esercitabili senza licenza di polizia e le relative prestazioni di servizio possono essere delineate a titolo esemplificativo nelle seguenti attività: controllo delle infrastrutture di servizio, registrazione dei visitatori, monitoraggio dell’impianto di allarme, nel vietare la presenza e il soffermarsi nella guardiola o in aree inibite a terzi, di soggetti non autorizzati, nel fornire indicazioni relativamente agli accessi allo stabile, nonché nello svolgimento di specifica attività di prevenzione antincendio, antiallagamento e di eventuali fughe di gas.

Dopo il parere del 6 dicembre 2017, n. 1490, con il quale il Consiglio di Stato ha chiarito che i servizi di trasporto valori di cui all’art. 256-bis, comma 1, lett. b) e c) del R.D. n. 635/1940 sono appannaggio esclusivo degli istituti di vigilanza privata (si veda l’atto di indirizzo indicato a seguito sub a), la problematica è tornata a riproporsi con riguardo ad un’altra tipologia di prestazioni.

In particolare facciamo riferimento a quella tipologia di servizi più comunemente designata come attività di portierato, nonché di gestione e manutenzione di edifici che il proprietario affida ad un unico operatore economico previa stipula di un contratto c.d. di "global service".

Il tema dell’individuazione della linea di discrimine tra i servizi riservati agli operatori della vigilanza privata e i servizi di cd. “portierato”, manifestatosi già negli anni ’90 in cui il Prefetto era legittimato a limitare e di fatto contingentare il numero delle licenze rilasciabili in ambito provinciale, si è fatto più evidente dopo gli interventi introdotti dalla legge di semplificazione e delegificazione 24 novembre 2000, n. 340 con una specifica previsione abrogatoria in toto della previgente normativa di regolamentazione del mestiere di portiere, recata dall’articolo 62 TULPS e dai relativi articoli (In particolare l’art. 114) del Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che, attraverso diverse disposizioni, contribuivano a individuare sia la tipologia di operatore, nonché i servizi che quest’ultimo poteva svolgere.

Attualmente dopo l’intervento normativo richiamato conseguentemente, le attività che un operatore può legittimamente svolgere si ricavano attraverso un processo ermeneutico attuando “la sottrazione” dall’insieme dei diversi servizi erogabili quelli che gli artt. 133 e 134 TULPS e i discendenti provvedimenti normativi riservano in esclusiva agli istituti di vigilanza privata ed alle guardie particolari giurate. Non ultimo nella medesima ottica devono essere riguardate anche le previsioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore de1 “portierato”, le quali vanno interpretate sempre secondo una logica di armonizzazione con i dettami della legislazione di pubblica sicurezza.

E’ evidente che una fonte di natura negoziale non possa introdurre deroghe ad una disciplina di natura pubblicistica, le cui violazioni concretizzano reati le cui previsioni precettive e sanzionatorie sono delineate rispettivamente agli artt. 140 TULPS, per le violazioni delle norme contenute nello stesso Testo Unico, e 221 TULPS, per le violazioni delle norme di rango regolamentare racchiuse nel R.D. n. 635/1940.

La corretta chiave di lettura delle norme va individuata nelle previsioni di cui ai citati artt. 133, primo comma, e 134, primo comma, TULPS, che stabiliscono il principio per cui l’opera della vigilanza e la custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari può essere dispiegata solo da personale munito della qualifica di guardia giurata operante alle dipendenze dei proprietari ovvero di istituti di vigilanza preventivamente autorizzati dal Prefetto.

Tale principio è ribadito in termini ancor più incisivi dall’art. 256-bis del R.D. n. 635/1940, così come integrato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, che dettagliano la portata della disciplina degli artt. 133 e 134 TULPS facendola ricomprendere in “tutte le attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad esse connessi” ad esclusione di quelle che implicano l’esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività comunque riservate agli organi di polizia, attività che si sostanzia in qualsivoglia tipologia di prestazione che si risolva in una forma di vigilanza o di custodia del patrimonio altrui.

In effetti, né il T.U. delle Leggi di P.S. fatto salvo un richiamo alla tutela della proprietà all’art. 1, né il R.D. n. 635/1940, contengono disposizioni che esplicitano la nozione di vigilanza e custodia, che deve essere, quindi, ricavata sulla base di uno sforzo ermeneutico condotto sulla base degli elementi desumibili dal pertinente quadro normativo di settore, riconducibile ai c.d. “servizi di sicurezza complementare” che possono essere svolti dagli istituti di vigilanza privata , da espletarsi obbligatoriamente a mezzo di guardie giurate, i servizi di vigilanza e concernenti:

a) le attività di sicurezza sussidiaria, integrative del dispositivo garantito dalle Forze di polizia, nelle infrastrutture del trasporto aereo, marittimo e ferroviario;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalla legge o dalle prescrizioni imposte da1l’Autorità;

c) la custodia, il trasporto e la scorta di contante ed altri beni di valore, nonché la vigilanza dei luoghi dove vi è il maneggio di somme rilevanti di denaro o altri titoli o beni di valore rilevante appartenenti a terzi;

d) la vigilanza armata mobile, nonché gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni riservate agli ufficiali ed agenti di p.s.;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio impatto ambientale, e delle altre infrastrutture che possono costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza, de1l’incolumità pubblica o della tutela dell’ambiente.

La pronuncia del Consiglio di Stato con il proprio parere n. 1490 del 2017 d ha chiarito come l’inserimento della custodia, trasporto e scorta del contante e degli altri valori tra i servizi di sicurezza complementare, operata dal citato comma 2, lett. c), si traduca in un obbligo di affidare queste attività esclusivamente agli istituti di vigilanza privata, autorizzati ai sensi dell’art. 134 TULPS, con 1’ impiego di personale giurato ed escludendo conclusivamente che si possa operare un distinguo sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione pattuite tra le parti.

La portata del parere del Consiglio di Stato di fatto si conforma al contenuto dell’art. 256-bis, comma 2, del R.D. n. 635/1940 che individua, dunque, una prima “area di riserva” ex lege in favore esclusivamente degli istituti di vigilanza privata, ossia di soggetti economici muniti dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS, invero l’esercizio di tale attività con il ricorso a personale sprovvisto della qualifica di guardia giurata concretizza una forma di abusivo esercizio della vigilanza privata, punibile con le sanzioni di natura penale sopra evocate.

Ricordiamo che tra i servizi di sicurezza complementare introdotti dall’art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e al discendente regolamento di cui >

Note:
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al D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, rientrano anche i servizi di controllo aeroportuali affidabili in concessione a soggetti privati., nonché i servizi di sicurezza ausiliaria nei porti e nelle altre grandi infrastrutture del trasporto pubblico, servizi previsti dall’art. 18 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al discendente D.M. 15 settembre 2009, n. 154, grazie ai quali ne sono state definite le modalità e le condizioni di espletamento dei relativi servizi.

Per completare il quadro normativo che si è novellato negli ultimi anni, è importante richiamare altresì il D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 che, stabilisce i requisiti minimi di qualità dei servizi di vigilanza elencati nel richiamato art. 256-bis del R.D. n. 635/1940, che in relazione all’art. 3, comma 2, lett. e), f) e g) va a colmare un vuoto legislativo, introducendo la definizione di servizi di telesorveglianza, televigilanza, e di intervento sugli allarmi, il cui esercizio è consentito esclusivamente agli istituti di vigilanza privata.

Ulteriormente si deve menzionare l’art. 5, commi dal 4 al 5 -ter, del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130 che riconosce al personale giurato, dipendente dagli operatori economici autorizzati a mente dell’art. 134 TULPS ovvero agli armatori, la legittimazione ex lege per lo svolgimento dei servizi antipirateria a bordo di navi che attraversano le acque internazionali. L’eventuale svolgimento di tali servizi da parte di soggetti privi del titolo di cui all’art. 134 TULPS, in particolare soggetti privati, comporta l’applicazione delle sanzioni prescritte dall’art. 140 TULPS.

Il richiamato art. 256-bis comma 3 del Regolamento di Esecuzione del TULPS dispone in fatti, infatti, che rientrano tra i servizi di sicurezza complementare riservati agli operatori economici muniti di autorizzazione ex art. 134 TULPS la vigilanza presso i tribunali, altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili strutture, quando “particolari esigenze di pubblica sicurezza impongono che f medesimi servizi siano svolti da guardie giurate”.

Il D.M. n. 269/2010 all’A11egato D, punto 3.b.1, ha specificato la casistica degli obiettivi sensibili ed enucleato i parametri sulla base dei quali devono essere individuate le “particolari esigenze di pubblica sicurezza”, in presenza dei quali la vigilanza dei siti, quando non è espletata dalla forza pubblica, deve pure essere assicurata da guardie giurate.

Naturalmente, le previsioni del D.M. n. 269/2010 devono essere lette alla luce del principio di gerarchia delle fonti, in virtù del quale il citato decreto ministeriale è fonte sotto-ordinata rispetto al R.D. n. 635/1940, che ha il rango di regolamento governativo, e non può porsi in contrasto con quest’ultimo.

Si ricorda, inoltre, che le attività di “Servizi di controllo di spettacoli ed intrattenimento” possono essere svolte dal personale iscritto nell’apposito registro prefettizio di cui all’art. 1 del D.M. 6.10.2009, ovvero da personale giurato dipendente da istituto di vigilanza. Inoltre, anche i “Servizi di controllo negli impianti sportivi “possono essere assicurati avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzata ai sensi dell’art.134 TULPS (art.2, comma 2, del D.M. 8 agosto 2007) oltre che dagli stewards.

La valutazione della casistica di servizi che possono essere erogati da istituti di vigilanza regolarmente autorizzati dall’Autorità di p.s. è evidente che compete a quest’ultima, in particolare rispetto al soggetto committente e quali siano i parametri sulla base dei quali tale valutazione deve essere esercitata, in particolare in ordine alla effettiva sussistenza di particolari esigenze di pubblica sicurezza che vadano a legittimare il corso alle guardie giurate particolari.

Le tipologie di servizi riservati in via esclusiva direttamente dalla legge agli istituti di vigilanza non esauriscono, tuttavia, l’intero spettro delle prestazioni, il cui svolgimento è subordinato al previo conseguimento delle licenze di cui agli artt. 133 e 134 TULPS., ad esclusione pertanto di tutte quelle attività liberalizzate dalla legge n. 340/2000, tra cui appunto il portierato.

Senza dubbio sono da ritenersi esclusi dal procedimento di liberalizzazione attuato dalla richiamata norma, i c.d. “servizi di anti-taccheggio”, sia nella forma del cd. “antitaccheggio investigativo ” che consiste nelle attività investigative sulle cause degli ammanchi di merce negli esercizi commerciali di competenza degli istituti di investigazione privati rispetto alla ipotesi di “antitaccheggio strictu sensu”, ricollegabile al contrario agli istituti di vigilanza, e che si concretizza nella sorveglianza dei beni esposti alla pubblica fede, nell’ambito della distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione effettuata anche attraverso impianti di videosorveglianza, a prevenire il furto e il danneggiamento dei beni stessi.

Sul punto sia il Consiglio di Stato che i vari TAR interessati, con i propri pronunciamenti hanno specificato che la disciplina delle attività di custodia e vigilanza previste dal T.U. delle Leggi di P.S. riguarda, analizzando gli artt. 134 e 138 TULPS, sia le prestazioni di vigilanza nonché quelle di custodia.

Anche la Corte di Cassazione, ha contribuito nel tempo a definire la soglia della condotta penalmente rilevante, e più nello specifico precisando che “1’elemento che qualifica un determinato servizio come vigilanza privata è dato dal suo porsi come attività di salvaguardia di beni affidati alle proprie cure e, quindi, come attività volta, in via mediata, a contribuire alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica”. Quindi è grazie all’intervento dei Giudici di merito, che si è giunti a definire i limiti amministrativi e penali, nonché individuare gli indici, sulla base dei quali occorre valutare se si è in presenza di un’attività di vigilanza e custodia di beni ovvero l’attività svolta consiste in un mero portierato, che si ribadisce ormai è un’attività liberalizzata dalla legge n. 340/2000.

La medesima Corte di Cassazione, nel tempo e con l’evidente intento di fornire un fondamentale contributo per chiarire la soglia della condotta penalmente rilevante, ha, più volte precisato che “1’elemento che qualifica un determinato servizio come vigilanza privata è dato dal suo porsi come attività di salvaguardia di beni affidati alle proprie cure e, quindi, come attività volta, in via mediata, a contribuire alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica”.

In ordine ai servizi di portierato i vari pronunciamenti (Tra cui si ricordano le seguenti sentenze: Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2012, n. 5405; TAR Lombardia 22 aprile 2015, n. 1019, TAR Sardegna — Cagliari, Sez. I, 24 settembre 2014, n. 746; TAR Basilicata — Potenza, Sez. I, ord. 26 marzo 2015, n. 32 e Corte Cass., Sez. I, pen. 21 aprile 2006, n. 14258) hanno delimitato la portata dell’attività del portiere che di fatto si concretizza una forma di tutela dei beni altrui, dal momento che la sua presenza può servire a dissuadere eventuali intrusioni o altre azioni in danno di tali beni e pertanto la linea di discrimine tra le attività riconducibili all’art. 134 TULPS e quelle liberalizzate di portierato, è agevolmente individuabile nelle modalità con le quali le prestazioni vengono svolte.

I servizi di vigilanza e di custodia che possono essere svolti esclusivamente dai soggetti autorizzati appunto ai sensi dell’art. 134 TULPS con l’implicazione di un intervento diretto ed “attivo” a favore delle proprietà altrui nel caso di eventuali aggressioni, di cooperazione con le Autorità, gli ufficiali e gli agenti di p.s. (art. 139 TULPS), nonché poteri di documentazione delle attività svolte e dei fatti accaduti durante il servizio assolto dalle guardie giurate (art. 255 R.D. n. 635/1940).

Di contro, possono considerarsi rientranti nelle attività di portierato o comunque riconducibili al c.d. “global service”, quelle che si sostanziano nel mero svolgimento di un’attività guardiania passiva del bene, senza che in capo all’operatore siano previsti obblighi di difesa attiva dei beni (in particolare immobili) ad esso affidati.

Tale interpretazione è stata confermata in particolare dai Giudici amministrativo che non hanno mancato di evidenziare che rientrano senza ombra di dubbio tra i servizi di portierato o di “global service”, che non richiedono il possesso di licenza di polizia alcuna, e le cui prestazioni possono consistere nel controllo delle infrastrutture di servizio, nella registrazione dei visitatori, monitoraggio dell’impianto di allarme, nel vietare la sosta nella guardiola di persone non autorizzate; nel fornire indicazioni, nella custodia delle cose loro consegnate, ne11’ispezionare la corretta chiusura dei cancelli e delle altre vie di accesso allo stabile, nello svolgere una specifica attività di prevenzione antincendio, anti-allagamento e di eventuali fughe delle condutture di gas; nell’accertamento dell’effettivo funzionamento delle strutture di riscaldamento dei locali e dei bruciatori.

Anche se tale elencazione delle casistiche può apparire eccessivamente esemplificativa, ma che, tuttavia, coincide con quella operata dalle Corti territoriali di merito interessate, può al contrario costituire un utile linea guida per tracciare una linea di discrimine tra le attività di custodia e vigilanza assoggettate alla regolamentazione del T.U. delle Leggi di P.S. e le attività liberalizzate e precedentemente soggette a particolari procedure autorizzative ai sensi del TULPS medesimo.

Conclusivamente l’esercizio sine titulo delle attività riconducibili all’art. 134 TULPS concretizzano condotte che l’ordinamento punisce a titolo di reato, in quanto il legislatore vuole contrastare e punire conseguentemente le ripercussioni negative che lo svolgimento delle medesime in forma abusiva può produrre sul bene giuridico “ordine e sicurezza pubblica”. Evidentemente la scelta del legislatore tiene in debita considerazione le conseguenze derivanti dallo svolgimento di particolare servizi di sicurezza sussidiaria da parte di soggetti di cui non siano stati preventivamente verificati i requisiti, non solo morali, ma anche tecnico-organizzativi e privi delle capacità di intervento proprie degli operatori della vigilanza privata implica un abbassamento dei livelli di salvaguardia dei beni vigilati e di tutela delle infrastrutture e degli alti siti sensibili oggetto dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria. Ciò si traduce in un automatico incremento del rischio potenziale cui sono esposti i possibili obiettivi di azioni criminali.

Né può essere trascurato il fatto che l’abusiva erogazione dei servizi riservati agli istituti di vigilanza ed alle guardie giurate realizza una grave distorsione del mercato che danneggia le imprese della sicurezza privata operanti in condizioni di legalità.

In tal senso il Ministro dell’Interno per il tramite dei Prefetti ha formulato e fornito specifiche le indicazioni circa la metodica dei controlli e la loro programmazione da parte degli Uffici per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale della Polizia di Stato ma che vedono anche il coinvolgimento a livello territoriale degli Enti e delle Amministrazioni Locali, tra cui inevitabilmente il conseguente intervento sussidiario della Polizia Locale.

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