Codice della Strada
NUOVE REGOLE REVISIONI PERIODICHE aggiornate col Regolamento UE entrato in vigore 23 febbraio 2021
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Municipale
In pratica: 1. Nuovo Regolamento UE 2021/267 stabilisce nuove proroghe per revisioni periodiche ed in particolare per quelle in scadenza tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021

 
In pratica:

1. nuovo Regolamento UE 2021/267 stabilisce nuove proroghe per revisioni periodiche ed in particolare per quelle in scadenza tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021, cioè dieci mesi rispetto alla scadenza (esempio: revisione scaduta a gennaio 2021, prorogata a fine novembre 2021)

2. questo Regolamento va letto unitamente al precedente Reg. UE che prorogava di sette mesi le revisioni scadute tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020

3. infine da non dimenticare le modifiche apportate, anche per le scadenze, all'art. 80 CdS dalla legge di semplificazione di settembre scorso.

Possiamo a questo punto affermare che le proroghe italiane frutto della modifica all'art. 80 CdS, che fino a pochi giorni fa ci costringevano a fare un doppio controllo (tra norma italiane ed unionale) per accertare quello più favorevole per il cittadino (almeno per la circolazione in ambito nazionale), oggi hanno rilevanza, in quanto più favorevoli rispetto a quelle Unione Europea, per le revisioni scadute, solo:

• fino al 31 gennaio 2020

per indicare sul verbale che la revisione è scaduta il 31 ottobre 2020

• tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020

per indicare sul verbale che la revisione >

Note: Schema Revisioni
Links:
è scaduta il 31 ottobre 2020

Per le altre revisioni scadute tra 1 aprile 2020 e 30 giugno 2021, prevale la norma UE; ma attenzione perché quelle scadute:

• tra 1 aprile 2020 e 31 agosto 2020 hanno proroga di sette mesi

• quelle scadute tra 1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 hanno proroga di dieci mesi

TUTTO QUANTO DETTO FINO AD ORA PERO' NON PER TUTTI I VEICOLI

in quanto UE non ha ritenuto dare proroghe per tutti i veicoli, ma ha ritenuto escludere:

1. L (ciclomotori e motoveicoli)

2. O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 750 kg)

3. O2 (rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t

per questi appena elencati (ed in ogni caso si consiglia vivamente di verificare con attenzione la lettera di classificazione internazionale prevista dall'art. 47 CdS sul documento di circolazione del veicolo oggetto di controllo), valgono solamente le proroghe apportate dall'art. 80 CdS:

• fino al 31 ottobre 2020 se scaduti “da sempre” fino al 31 luglio 2020

• fino al 31 dicembre 2020 se scaduti tra 1 agosto 2020 e 30 settembre 2020

• fino al 28 febbraio 2021 se scaduti tra 1 ottobre 2020 e 31 dicembre 2020


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