Casi in cui è prevista la sospensione dell'attività
SANZIONE ACCESSORIA OBBLIGO SOSPENDERE ATTIVITA’
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Municipale
Art. 9/8 • organizzare competizioni atletiche, ciclistiche o con animali senza la prescritta autorizzazione (cessazione attività)......

 
Casi in cui è prevista la sospensione dell'attività

Art. 9/8

• organizzare competizioni atletiche, ciclistiche o con animali senza la prescritta autorizzazione (cessazione attività)

• organizzare competizioni sportive con veicoli a motore senza la prescritta autorizzazione (cessazione attività)

Art. 24/8

trasformare, cambiare d'uso o violazione delle prescrizioni imposte, per installazioni, opere o impianti su strada o in sue pertinenze, rispetto a quanto stabilito dal provvedimento di autorizzazione (sospensione attività fino al ripristino secondo le prescrizioni)

Art. 25/6

realizzare opere per l'uso o l'attraversamento della strada senza osservare prescrizioni indicate nella concessione o modalità e norme tecniche stabilite dal regolamento (sospensione attività fino al ripristino secondo le prescrizioni)

Art. 27/12

• effettuare su strade e autostrade lavori, depositi od occupazioni per cui siano prescritte autorizzazioni senza averle preventivamente ottenute (sospensione definitiva dei lavori)

• effettuare su strade e autostrade lavori, depositi od occupazioni per cui siano prescritte autorizzazioni senza tenere sul posto l'atto autorizzatorio ed esibirlo a ogni richiesta degli organi accertatori (la mancata esibizione comporta la sospensione temporanea di lavori fino all'esibizione dell'atto)

Art. 123/11

gestire un'autoscuola senza autorizzazione

SOSPENSIONE DEFINITIVA

equivale ad una completa cessazione dell'attività

SOSPENSIONE TEMPORANEA

carattere provvisorio finché non siano rispettati certi adempimenti imposti dalla legge

IN PRATICA:

• L'agente che ha proceduto all'accertamento di un illecito amministrativo da cui consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ha l'obbligo di farne specifica menzione nel verbale di contestazione

• se il trasgressore non è presente, si procede a notificazione del verbale secondo quanto >

Note:
Links:
previsto dall'art. 201 CDS

• l'accertatore deve indicare dettagliatamente anche quale tipo di attività deve essere sospesa dal trasgressore, in relazione alla violazione commessa

• deve intimare al trasgressore di cessare l'attività immediatamente, o comunque entro il termine massimo di 5 giorni, avvertendolo che in caso di inosservanza di questo termine sarà denunciato ai sensi dell'art. 650 CP (inosservanza ordine dell'autorità)

Il termine deve ritenersi perentorio e non suscettibile di proroghe - in caso di notificazione decorre dal giorno in cui la legge considera che l'atto stesso si abbia per notificato al trasgressore

CONTROLLO OTTEMPERANZA

Decorso il termine previsto di 5 giorni senza che il trasgressore abbia adempiuto all'ordine di sospendere l'attività l'organo accertatore procede a:

1. denunciare il trasgressore inadempiente per violazione dell'art. 650 CP all'autorità giudiziaria competente per territorio

2. dare esecuzione coattiva alla misura di sospensione con i propri agenti od organi (previa notifica al trasgressore)

La misura dell'esecuzione coattiva è realizzata secondo le norme del Codice di procedura civile e può consistere nell'apposizione di sigilli nei luoghi in cui veniva svolta abusivamente l'attività, nella demolizione di opere o installazioni, nello scioglimento di una competizione sportiva, ecc.

In ogni caso dell'attività svolta deve essere redatto apposito verbale, comunicato al prefetto e al trasgressore.

Le spese eventualmente sostenute per l'attuazione della misura sono interamente a carico del trasgressore al quale sarà intimato dal prefetto di pagare con apposita ordinanza-ingiunzione. In caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva della somma.

Di queste spese risponde esclusivamente il trasgressore, non anche gli obbligati in solido (che rispondono solo della sanzione pecuniaria). L'esecuzione coattiva non è impedita dalla presentazione di ricorso da parte del trasgressore o di altro obbligato in solido


Condividi articolo: