Codice della Strada
ART. 193 SU AUTO IN SOSTA: COME SI PROCEDE CON LA DECURTAZIONE PUNTI DEL CONDUCENTE NON PRESENTE?
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Municipale
è necessario attivare la procedura di intimazione, ed eventuale violazione, prevista dall'art. 126-bis CdS al fine di accertare il trasgressore e procedere alla corretta imputazione della decurtazione punti.

 
è necessario attivare la procedura di intimazione, ed eventuale violazione, prevista dall'art. 126-bis CdS al fine di accertare il trasgressore e procedere alla corretta imputazione della decurtazione punti.

Potrebbero pertanto concretizzarsi diverse ipotesi:

1. INERZIA DELL'INTIMATO - art. 126-bis con applicazione della prevista sanzione amministrativa

2. RISPOSTA DELL'INTIMATO CON SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO COMUNICAZIONE PUNTI DA PARTE DEL TRASGRESSORE

(poco importa se coincidente col destinatario dell'intimazione)

decurtazione a suo carico dei punti previsti

3. RISPOSTA DELL'INTIMATO CON SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO COMUNICAZIONE PUNTI DA PARTE DEL TRASGRESSORE

(poco importa se coincidente col destinatario dell'intimazione)

CON RECIDIVA

decurtazione a suo carico dei punti previsti

riapertura del verbale per variazione dell'importo della sanzione prevista (raddoppio) e conseguente notifica ad entrambi i soggetti obbligati

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Note:
Links:
possibilità pagamento entro 5 gg con riduzione del 30% in quanto prevista sanzione accessoria della sospensione della patente di guida

comunicazione alla Prefettura che emetterà decreto sospensione patente di guida

4. RISPOSTA DELL'INTIMATO SENZA SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO COMUNICAZIONE PUNTI DA PARTE DEL TRASGRESSORE DIVERSO DALL'INTIMATO

rinotifica del verbale di infrazione al conducente/trasgressore

decurtazione a suo carico dei punti previsti

5. RISPOSTA DELL'INTIMATO SENZA SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO COMUNICAZIONE PUNTI DA PARTE DEL TRASGRESSORE DIVERSO DALL'INTIMATO

CON RECIDIVA

riapertura del verbale per variazione dell'importo della sanzione prevista (raddoppio) e conseguente notifica ad entrambi i soggetti obbligati

non possibilità pagamento entro 5 gg con riduzione del 30% in quanto prevista sanzione accessoria della sospensione della patente di guida

comunicazione alla Prefettura che emetterà decreto sospensione patente di guida


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