Procedure elettorali correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19
MODALITÀ OPERATIVE, PRECAUZIONALI E SICUREZZA PER RACCOLTA VOTO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 2020 DI CUI AL D.L 14/08/2020, N. 103 E ALLE CIRCOLARI N. 34, N. 39 E N. 41 MIN. INTERNO.
Autore: Circolare ANCI Lombardia
PREMESSA Lo scorso 14 agosto è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 203, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103,

 
PREMESSA

Lo scorso 14 agosto è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 203, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”.

Tale provvedimento ha la finalità di assicurare, per le consultazioni elettorali e referendarie dei prossimi 20 e 21 settembre, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti i cittadini, attraverso modalità operative che assicurino, attraverso l’adozione di apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. A tal fine, il decreto in esame prevede, anche per gli elettori positivi a Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e per tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, specifiche modalità operative e di sicurezza che consentono una loro partecipazione attiva alle consultazioni.

Rinviando al Vademecum predisposto dall’ANCI per ciò che attiene agli adempimenti amministrativi già vigenti cui sono tenuti i Comuni per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e disponibile al seguente link http://www.anci.it/il-vademecum-anci-per-le- amministrazioni-coinvolte-nelle-elezioni-dei-prossimi-20-e-21-settembre/, si riporta, di seguito, una sintesi delle modalità operative di cui all’oggetto della presente Nota in grado di orientare gli operatori nelle nuove e complesse regole di svolgimento delle operazioni elettorali a seguito dell’emergenza COVID.

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DL 103/2020

Limitatamente alle consultazioni politiche, referendarie e amministrative previste per il 2020, il DL 103/20 apporta, agli articoli 1, 2 e 3, alcune innovazioni alla disciplina riguardante gli adempimenti da porre in essere per l’esercizio del diritto di voto. 1. Inserimento delle schede votate nell’urna

 referendum popolare confermativo ed elezioni regionali ed amministrative: l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, provvede a inserirle personalmente nella corrispondente urna;

 elezioni suppletive del Senato della Repubblica (collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto):

l’elettore consegna la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell’urna. Come si dirà meglio nei paragrafi successivi, per tale operazione, il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata.

2. Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19

La disciplina generale sull’istituzione delle sezioni elettorali ospedaliere prevede:

- l’istituzione di tali sezioni negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto, con funzioni di raccolta del voto e spoglio delle schede;

- la costituzione, nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto, di un seggio speciale, a supporto delle sezioni ospedaliere e ai soli fini della raccolta del voto, nel caso vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute;

- nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura.

Innovando la disciplina generale, in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti letto in cui sono operativi reparti Covid-19, il decreto prevede:

- l’istituzione di ulteriori sezioni elettorali ospedaliere, con funzioni sia di raccolta del voto che di spoglio delle schede votate;

- l’istituzione di uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:

degli elettori ricoverati presso reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto;

degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.

È opportuno, dunque, che le commissioni elettorali circondariali, i Sindaci dei Comuni della Provincia e gli ufficiali elettorali istituiscano tempestivamente le sezioni ospedaliere e i seggi speciali ai sensi del decreto-legge in esame.

3. Impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale

Nel caso in cui sia accertata l’impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il Sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del Comune.

Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

Inoltre, presso ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti ulteriori seggi speciali, composti anch’essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che, a tal fine, il Comune può attivare ove necessario.

4. Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19

Il DL in esame prevede che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza.

A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall’ente medesimo, i seguenti documenti:

- una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;

- un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.

L’ufficiale elettorale del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore:

- sentita l’azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l’interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;

- assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Il Sindaco del Comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, sulla base delle richieste pervenute:

- pianifica ed organizza il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;

- - comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell’ufficiale elettorale del comune di residenza, entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.

5. Trattamento economico dei componenti della sezione ospedaliera e del seggio speciale

Ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta l’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.

Ai volontari di Protezione civile spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 / 2018.

LE MISURE DI SICUREZZA SANITARIA E DI PREVENZIONE DAL RISCHIO

INDICAZIONI GENERALI

In considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria, è necessario che anche in occasione dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali siano assicurate e adottate opportune misure di prevenzione dal rischio di contagio da COVID- 19.

In via generale, come indicato nelle Circolari dei Ministeri dell’Interno e dalla Salute, occorre predisporre specifiche misure organizzative e di protezione al fine di:

evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;

assicurare che la mascherina sia indossata da tutti;

garantire un’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso possibile, quella naturale;

disporre una efficace informazione e comunicazione.

Nello specifico, >

Note:
Links:
per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto, è necessario:

assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;

predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all’ingresso e all’esterno del seggio;

vigilare sull’obbligo per tutti gli elettori di recarsi al voto muniti di mascherina e di indossarla nel rispetto delle normative vigenti;

raccomandare l’utilizzo della mascherina da parte degli scrutatori e dei presidenti di seggio.

Si ritiene opportuno, dunque, che i Sindaci forniscano la massima informazione, con le modalità ritenute più idonee, agli elettori e ai componenti dei seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Si riportano di seguito le indicazioni contenute nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 predisposto dai Ministeri dell’Interno e della Salute.

Allestimento dei seggi

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Si deve garantire, inoltre, la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

A tal fine, può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per consentire il ricambio d’aria favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, come già detto nelle indicazioni generali, in considerazione dello spazio effettivamente disponibile, occorre assicurare un adeguato distanziamento delle stesse, tenendo conto anche dello spazio di movimento.

Prima dell’insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, includendo androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorati e comunque nel rispetto di tutte le norme rivolte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto. Si evidenzia che le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell’8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

Operazioni di voto nei seggi elettorali

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.

Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, il Protocollo consiglia una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Pertanto, è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti da disporre negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per permettere l’igiene frequente delle mani.

Inoltre, il citato Protocollo raccomanda pulizie periodiche dei locali nonché la disinfezione delle superfici di contatto.

Si ricorda, poi, come già anticipato nel paragrafo dedicato alle novità introdotte dal DL n. 103/2020, che per le elezioni referendarie, regionali e amministrative, l’elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla egli stesso nell’urna.

Per le elezioni politiche suppletive, invece, tenuto conto delle caratteristiche antifrode delle relative schede di voto, le stesse dovranno continuare ad essere consegnate al presidente di seggio o a uno scrutatore da lui delegato. Per tale operazione, è previsto l’uso dei guanti da parte del componente del seggio che inserisce la scheda nell’urna.

Operazioni di voto domiciliare

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio provvederà personale non sanitario, le Circolari dei Ministeri dell’Interno e della Salute richiamano l’opportunità della formazione, da parte delle autorità sanitarie territoriali, di tale personale. Allo stesso modo, evidenziano la necessità che il personale sia dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherine di tipo FFP2 o FFP3, camice/grembiule monouso, occhiali o visiera, guanti. Per ulteriori dettagli e per le operazioni di vestizione/svestizione, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020.

L’elettore deve altresì indossare una mascherina e provvedere alla igienizzazione delle mani prima di procedere alle operazioni di voto.

Dopo la votazione, la scheda viene depositata in un’apposita busta, le matite vanno cambiate o adeguatamente disinfettate dopo ogni utilizzo.

Tali raccomandazioni e indicazioni valgono anche per la raccolta del voto nei reparti COVID.

Operazioni di scrutinio

Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contagio, è opportuno adottare le seguenti misure nella fase delle operazioni di scrutinio:

mantenere la distanza di un metro;

igienizzare spesso le mani con soluzione idroalcolica;

indossare mascherine FFFP2, da cambiare ogni sei ore;

indossare guanti monouso per le operazioni di spoglio;

evitare di toccarsi il viso.

Prescrizioni per i componenti di seggio

Durante la permanenza nei seggi, i componenti devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro, igienizzare frequentemente le mani.

L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede.

Tale uso è invece obbligatorio per il Presidente di seggio al momento dell’inserimento della scheda elettorale nell’urna.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati”

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali”

- Legge 23 aprile 1976, n. 136 recante “Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale”

- Legge 13 marzo 1980, n. 70/recante “Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione”

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”

- Decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla Legge n. 59/2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”

- Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità dell’8 maggio 2020

- Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 recante “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”

- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 recante “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”

- Circolare n. 34 del 10 agosto 2020 del Ministero dell’Interno recante “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020”

- Circolare n. 39 del 14 agosto 2020 del Ministero dell’Interno recante “Decreto- legge 14 agosto 2020, n. 103, recante «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 » – Disposizioni attuative.”

- Circolare n. 41 del 20 agosto 2020 del Ministero dell’Interno recante “Osservanza delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”

Agosto 2020

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