Procedimento amministrativo
SALE GIOCHI : CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO SULLA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA
Autore: a cura di Domenico Giannetta - Comandante Polizia Municipale
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con la Circolare del 06/11/2019, Prot. n. 557/PAS/U/015223/12001, fornisce delucidazioni sulla disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago

 
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con la Circolare del 06/11/2019, Prot. n. 557/PAS/U/015223/12001, fornisce delucidazioni sulla disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, alla luce della sentenza del Tar Lazio - Sez. II-bis del 5 febbraio 2019, n. 1460.

Il Ministero, rivolgendosi alle Questure e alle Prefetture di tutta Italia, si è occupato dell'efficacia dell'Intesa Stato-Regioni-Enti Locali, sancita dalla Conferenza Unificata n. 103/U del 7/9/2017, con particolare riguardo a ciò che essa prevede in materia di limitazioni orarie all'esercizio del gioco mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S.

Il Tar Lazio con sentenza n. 1460/2019 ha annullato l’ordinanza del Sindaco di Anzio che regolamentava l’orario di apertura delle sale Slot, (ordinanza n. 28/2018, cosi come modificata dall’ordinanza 48/2018) perché questa era stata adottata in difformità di quanto previsto dall’intesa raggiunta in conferenza Unificato Stato Regioni il 07/09/2017 in materia di orari di apertura delle sale slot.

Tale Intesa è stata adottata dalla Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016), il quale stabilisce che le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie il gioco pubblico, i criteri per la loro distribuzione territoriale al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età, devono essere definite in sede di Conferenza Unificata.

Nello specifico, i sindaci possono decidere le fasce orarie di chiusura, fino a sei ore consecutive al giorno, imponendo la loro distanza da tutti i luoghi ritenuti sensibili, come scuole, chiese e oratori.

Secondo il Tar del Lazio, >

Note:
Links:
Allegato: Circolare Ministero Interno 06_11_2019.pdf
anche in assenza del decreto di recepimento del Ministero dell’economia e delle finanze, l’adozione, attraverso la stipula dell’intesa, di un quadro di regole e criteri omogenei sul territorio nazionale, assume valenza di parametro di riferimento per l’esercizio, da parte delle amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in materia di disciplina dei giochi leciti. Pertanto, l’intesa può essere disapplicata solo se il comune dimostra, in sede di motivazione, l’esistenza di particolari situazioni che rendano necessari adottare, all’interno del proprio territorio, soluzioni diverse.

Il Ministero, richiamandosi ad alcune sentenze del Tar Lazio, con la citata circolare del 06/11/2019, ha fornito indicazioni in merito all’interpretazione di questa pronuncia e ha confermato come l'intesa sul riordino, raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nel settembre del 2017, abbia la valenza di norma di indirizzo, pur in assenza di un decreto applicativo della stessa.

Il Ministero stabilisce, infatti, che: "Attraverso la stipula di una intesa, in un quadro di regole e criteri omogenei sul territorio nazionale, anche in assenza del decreto di recepimento, essa assume valore di parametro di riferimento per l'esercizio da parte delle Amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in materia di disciplina dei giochi leciti".

Va ricordato che l’Intesa, sottoscritta nel settembre 2017, limita a un massimo di sei ore giornaliere il “blocco” degli apparecchi. Oggi, la circolare in questione, chiarisce che tale intesa “riveste una valenza di norma di indirizzo per gli Enti Locali, costituendo, allo stesso tempo, un parametro di legittimità dei provvedimenti da essi adottati”.

In conclusione, il sindaco, pur avendo competenza in materia di orari di pubblici esercizi, non può emettere un provvedimento che prevede una chiusura oltre le ore stabilite in Conferenza Unificata Stato-Regioni senza un’adeguata motivazione.


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