Procedimento amministrativo
VENDITA PANE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE
Autore: a cura di Domenico Giannetta - Comandante Polizia Municipale

 
Costituisce reato esporre pane per la vendita in forma ambulante, in cattivo stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, in quanto privo di protezione ed esposto all'inquinamento ambientale

La terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 45274 del 9 ottobre 2018 si è pronunciata sul ricorso proposto da un commerciante ambulante avverso una sentenza del Tribunale di Napoli del 12 giugno 2015 che ne aveva disposto la condanna per il reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 della Legge n. 283 del 1962, per aver messo in vendita del pane in cattivo stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, in quanto privo di protezione ed esposto ad inquinamento ambientale.
La difesa del commerciante, aveva contestato la sentenza del Tribunale chiedendone l’annullamento, sostenendo l'erronea applicazione della legge penale, poiché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere responsabile l'imputato per il reato contestato in quanto la sua condotta integrava cattive modalità̀ di conservazione e non cattivo stato di conservazione, posto che tale ultima fattispecie di reato farebbe riferimento ad un momento antecedente la messa in vendita e, dunque, alla qualità intrinseca del prodotto, mentre la cattiva modalità di conservazione farebbe riferimento alle qualità estrinseche e non configurerebbe l'elemento oggettivo del reato.
La Suprema Corte ha osservato in primis che “costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, >

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se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza”..
Si tratta di un reato di pericolo presunto, che vede anticipata la sua soglia di punibilità per il rilievo del bene protetto, la salute, con l’effetto che il reato sì concretizza anche senza l’effettivo accertamento del danno al bene medesimo.
Per la Corte la cattiva conservazione degli alimenti, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato ex art. 5, lett. b) della L. n. 283/1962, si concretizza anche se le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, “si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto” come ad es. nel caso di prodotti conservati in scatolame bombato, arrugginito, involucri forati, intaccati, unti, bagnati, esposizione prolungata ai raggi solari di vino e olio, latte lasciato a temperature inadeguate, alimenti collocati in prossimità di insetti e simili dovendosi, in sostanza, ritenere sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie volte a garantire la buona conservazione del prodotto ai fini della successiva messa in commercio.
La Corte ricorda anche che secondo la sentenza delle sezioni unite n. 443 del 19/12/2001, “il termine "stato di conservazione", seppur ambiguo, nella maggior parte delle ipotesi indica l'insieme della attività volte al mantenimento delle caratteristiche originarie di una cosa ”.
La Corte, proprio sul presupposto della messa in vendita di pane non confezionato sulla pubblica via esposto, perciò, agli agenti atmosferici in grado di alternarne le proprietà intrinseche, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ambulante, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, condannandolo al pagamento delle spese processuali nonché, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.

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