Procedimento amministrativo
Divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni
Autore: A cura di Domenico Giannetta - Comandante Polizia Locale
Artt. 232-bis e 232-ter del D.Lgs. 152/2006

 
Il 2 febbraio 2016 è entrato in vigore il cosiddetto “collegato Ambientale” che tra le tante disposizioni in esso contenute quella di maggiore risonanza mediatica è senza ombra di dubbio la previsione delle sanzioni per l’abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni, finalizzato a contrastare l’incivile abitudine di gettare per terra mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, e quant’altro simile. Necessita premettere che l’abbandono dei rifiuti e quindi anche di tali prodotti costituenti rifiuti secondo la definizione di cui all’art. 183, comma 1, lett. a) , era già vietato e perseguito dal disposto degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006 con sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00. La modifica della normativa, oltre alla portata mediatica della stessa, non fa altro che andare a graduare a seconda della tipologia di rifiuto l’entità della sanzione prevista. La Legge 28 dicembre 2015 n. 221 ha previsto una serie di modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), di cui in particolare: a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti: « Art. 232-bis - Rifiuti di prodotti da fumo 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. 2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione. 3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Art. 232-ter - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»; b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. >

Note: Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Gettare qualsiasi cosa dai veicoli in movimento.

Depositava rifiuti sulla strada o sulle relative pertinenze.
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Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio ». Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che può concorrere la violazione di cui all’art. 255, commi 1 o 1-bis, del D.Lgs. 152/2006, che vieta rispettivamente l’abbandono di rifiuti (sanzione amministrativa di € 600,00 e se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio), ovvero rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (sanzione amministrativa di € 50,00 e se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo come i mozziconi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio), al sistema sanzionatorio previsto dall’art. 15, commi 1, lettere f) - i) e 3, del Codice della Strada (sanzione amministrativa € 25,00 - pagamento entro 5 gg. € 17,50 - obbligo ripristino dei luoghi) . Rispettivamente si tratta di “Depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze” e “Gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa”. Il legislatore ha chiarito, con l’introduzione del comma 2 bis all’articolo 263 del D.Lgs. 152/2006 , a chi spetteranno i proventi di tale sanzioni stabilendo che il 50% sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato ad un apposito Fondo e il restante 50 % ai Comuni con destinazione vincolata, finalizzata ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e per apposite campagne di informazione. All’art. 262 del D.Lgs. 152/2006 è individuata la Provincia, nel cui territorio è stata commessa la violazione, quale Autorità preposta all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del Testo Unico Ambientale . Va poi evidenziato come ai sensi dell’art. 192, comma 3, il trasgressore al divieto di abbandono dei rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

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