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TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - sentenza 4 aprile 2014 n. 558
Autore: Infocds.it
Concorso - Indizione - In presenza della graduatoria di un precedente concorso ancora valida ed efficace - Indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di ricoprire i posti mediante l’utilizzazione della graduatoria - Occorre - Mancanza - Illegittimità.

 
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2014, proposto da:
Silvana Smilari, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Comune di Plataci, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lino Mormandi, con domicilio eletto presso Antonio Lino Mormandi in Rocca Imperiale, via Mare, 23;
per l'annullamento
della nota n 3052/13 indetto dal comune di Plataci avente ad oggetto la valutazione dei titoli operata dalla commissione giudicatrice riguardante il concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Plataci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la ricorrente è risulta seconda in graduatoria nel concorso ad un posto per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo, profilo di "responsabile del settore contabile", bandito dal comune di Plataci, la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione giuntale 1 settembre 2006 n. 78;
Dato atto che l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003, da amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è stata prorogata prima fino al 31 dicembre 2012 (dall’art. 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con L. 24 febbraio 2012 n. 14) e, dopo, fino al >

Note: è illegittima l’indizione di un nuovo concorso quando è ancora possibile ricorrere allo scorrimento di graduatorie vigenti, nel caso in cui la scelta della P.A. di privilegiare il concorso rispetto allo scorrimento della graduatoria ancora valida, sia priva di adeguata motivazione.
Links:
31 dicembre 2016 (dall’art. 4, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con L. 30 ottobre 2013 n. 125);
Rilevato che, in tema di copertura di posti nel pubblico impiego, lo scorrimento di una graduatoria valida ed efficace rappresenta la regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011 n. 14);
Considerato che il comune di Plataci non risulta avere motivato in merito alla scelta di procedere all’indizione di un nuovo concorso per l’assunzione di un istruttore direttivo, in luogo dello scorrimento della graduatoria in vigore;
Considerata l’irrilevanza, ai fini che ci occupano, della circostanza che il posto messo a concorso riguardi il profilo di "responsabile del settore amministrativo", atteso che gli atti impugnati non sono motivati sul presupposto dell’inadeguatezza dei titoli curricolari della ricorrente a rivestire il posto oggetto della selezione e che, a tale eventuale carenza motivatoria, non può sopperirsi tramite scritti difensivi;
Ritenuta, pertanto, la manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto sussistere i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata;
Ritenuto sussistere giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio, stante la natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il bando di concorso 27 dicembre 2013 n. 3052, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

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