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Pubblica sicurezza |
LICENZA PORTO DI FUCILE, PRIMA DELLA REVOCA LA SOSPENSIONE |
Autore: Infocds.it
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Nella determinazione del provvedimento da adottare - sospensione o revoca- va tenuto conto della proporzionalità fra la gravità del fatto e la sanzione prevista. |
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LICENZA PORTO DI FUCILE, PRIMA DELLA REVOCA LA SOSPENSIONE E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile ad uso venatorio facendo riferimento ad una segnalazione proveniente dal Comando Carabinieri competente, relativa al fatto che l’interessato è stato trovato in possesso di sostanze presumibilmente stupefacenti, senza indicare le ragioni per le quali non si è ritenuto di applicare la sanzione meno grave della sospensione della licenza. In tal caso, infatti, essendosi fatto riferimento ad un illecito amministrativo e non ad un reato, difetta una specifica valutazione, anche sotto il profilo della proporzionalità, circa le ragioni per le quali si è ritenuto di revocare la licenza, piuttosto che sospenderne gli effetti, ex art. 75 del d.p.r. 309/1990, in ipotesi sino ad un anno. Lo ha stabilito il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – con la sentenza 13 febbraio 2014 n. 711.
Ha osservato la Sez. III che in materia di licenza di porto d’armi la sospensione della licenza è la misura minima di sanzione, reputata necessaria dal legislatore, il che non esclude, tuttavia, la possibilità, in presenza di situazioni di pericolo rafforzato, di una misura (ancora) più rigorosa ove si ritenga che la prima non sia sufficiente e che, in radice, non vi siano più i presupposti necessari per beneficiare della licenza. Tale esito alternativo postula, tuttavia, pur sempre un accertamento in concreto della condotta del privato - cui era contestato, nel caso di specie, un illecito amministrativo e non un reato - e una motivata valutazione anche sotto il profilo della proporzionalità, da cui si comprendano le ragioni per le quali si è ritenuto che la sospensione, in ipotesi sino ad un anno, non fosse sanzione sufficiente. Nella specie di tale valutazione - in sintesi, perché si era disposta la revoca in luogo della sospensione - non vi era traccia nel provvedimento impugnato; onde il provvedimento di revoca impugnato è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione. SENTENZA FATTO e DIRITTO 1. L’odierno appellante, titolare di licenza di porto di fucile ad uso venatorio, è stato destinatario di un provvedimento di revoca, da parte della Questura di Savona, giustificato in ragione di una segnalazione proveniente dal Comando Carabinieri di Genova, relativa al fatto che il Moreno era stato trovato in possesso di sostanze presumibilmente stupefacenti. 2. Proposto ricorso avverso la revoca, deducendo la violazione dell’art. 75 del d.p.r. 309/1990 che in simili circostanze prevede, quale sanzione amministrativa, la sospensione della licenza di porto d’armi per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, il Tar lo ha respinto sul fondamentale rilievo che l’atto adottato si fondasse invece sulla disciplina generale di cui agli artt. 10, 11, 39 e 43 del t.u. 773/1931, disciplina non incisa dalla disposizione speciale sopra richiamata. 3. Con > |
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Note: in materia di licenza di porto d’armi la sospensione della licenza è la misura minima di sanzione, reputata necessaria dal legislatore, il che non esclude, tuttavia, la possibilità, in presenza di situazioni di pericolo rafforzato, di una misura (ancora) più rigorosa ove si ritenga che la prima non sia sufficiente e che, in radice, non vi siano più i presupposti necessari per beneficiare della licenza. |
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il presente appello è contestato, con il primo motivo, proprio tale rilievo, muovendo dal presupposto che, in forza del criterio di specialità, la sola sanzione applicabile sarebbe quella della sospensione della licenza di porto d’armi. In ogni caso, con un distinto motivo, si contesta la revoca anche sul piano della congruità e della proporzione, data l’occasionalità dell’episodio che non metterebbe in discussione l’affidabilità del titolare della licenza. Costituitasi solo formalmente l’amministrazione, accolta nella camera di consiglio del 24.10.2013 la domanda cautelare, ai fini di un motivato riesame della fattispecie, all’udienza del 23 gennaio 2014 la causa è passata in decisione. 4. L’appello è in parte fondato, nei seguenti termini. 4.1. Quanto al primo motivo, che concerne il rapporto tra la norma speciale in materia di stupefacenti e la disciplina generale in tema di pubblica sicurezza, il Collegio condivide e fa proprio l’indirizzo già accolto in precedenza (v. Consiglio di Stato, VI, n. 506/2006), nel senso che "il potere del prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni ai soggetti ritenuti capaci di abusarne, previsto dall’art. 39, t.u. 18 giugno 1931, n. 773, non è venuto meno a seguito dell’art. 75, t.u. 10 ottobre 1990, n. 309". Dovendosi quindi ritenere che la sospensione della licenza sia la misura minima di sanzione, reputata necessaria dal legislatore, il che non esclude, tuttavia, la possibilità, in presenza di situazioni di pericolo rafforzato, di una misura (ancora) più rigorosa ove si ritenga che la prima non sia sufficiente e che, in radice, non vi siano più i presupposti necessari per beneficiare della licenza. 4.2. Tale esito alternativo postula, tuttavia, pur sempre un accertamento in concreto della condotta del privato – cui è contestato, nel caso di specie, sulla base degli elementi offerti, un illecito amministrativo e non un reato – e una motivata valutazione anche sotto il profilo della proporzionalità, da cui si comprendano le ragioni per le quali si è ritenuto che la sospensione, in ipotesi sino ad un anno, non fosse sanzione sufficiente. 4.3. Poiché di tale ultima valutazione – in sintesi, perché si è disposta la revoca in luogo della sospensione - non vi è traccia nel provvedimento impugnato, all’apparenza dimentico dell’art. 75 del d.p.r. 309/1990, sotto tale profilo l’appello è fondato e va accolto. 4.4. L’amministrazione dovrà quindi riesercitare il suo potere al fine di confermare motivatamente la revoca ovvero disporre la sospensione e, in tal caso, determinarne la durata massima. 5. Vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite, nel peculiare caso di specie. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, nei termini, nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione.
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