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Personale |
Commissari di concorso, serve il titolo di studio richiesto ai concorrenti |
Autore: Gabriella Ferrazzano - Vice Segretario generale, dirigente settore Affari generali e personale.
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I commissari di concorso devono avere lo stesso titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso. A cura di G. Ferrazzano |
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Commissari di concorso, serve il titolo richiesto ai concorrenti
E’ illegittima la composizione della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, indetto da un Comune per la copertura di un posto di funzionario direttivo (nella specie si trattava di un posto della ex 7° qualifica funzionale), per la partecipazione al quale è richiesta, quale requisito minimo, la laurea (nella specie in discipline giuridiche o economiche), nel caso in cui, quali membri esperti di detta commissione, siano stati nominati funzionari dipendenti dello stesso Comune che siano privi del diploma di laurea; infatti, "la provata competenza nelle materie di concorso", espressamente richiesta dall’art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993 per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, implica necessariamente anche la adeguatezza del titolo di studio dagli stessi posseduto. Lo ha stabilito Il Tar Emilia Romagna con la sentenza n. 8082 del 23 novembre scorso. Ha osservato particolare la sentenza in rassegna che il requisito della "provata competenza", dei membri esperti delle commissioni giudicatrici dei concorso pubblici, da intendersi anche come adeguatezza del titolo di studio, non è affatto derogato dalla possibilità (ex art. 9, DPR 487 del 1994) che siano investiti della funzione valutatrice anche dipendenti dell’Amministrazione, che pure dovranno esserne dotati; mentre la sua necessità non è affatto esclusa da quelle statuizioni giurisprudenziali (T.A.R. Lecce, 328/07 cit.; T.A.R. Cagliari, I, 530/09), che ne circoscrivono i contenuti, chiarendo che non occorre anche la titolarità dell’insegnamento, o la qualità di professionista di chiara fama, che sono aggettivazioni certamente eccedenti e non paragonabili al possesso, almeno, del titolo di studio quanto meno pari a quello richiesto ai candidati esterni per l’ammissione al concorso.
IL TESTO DELLA SENTENZA N. 08082/2010 REG.SEN. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 723 del 1998, proposto da: Cristalli Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso Stefano Vanni in Bologna, via Farini 30; contro Comune di Maranello, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Carlo Ferrari, Cinzia Vecchi, con domicilio eletto presso Silva Gotti in Bologna, via Santo Stefano 43; Comm.Ne del Concorso Per Un Posto di Istrut.Direttivo 7^Q.F.; nei confronti di Librizzi Lorenza; per l'annullamento in parte qua, della deliberazione della Giunta municipale di Maranello n. 241 del 19.9.1997, avente ad oggetto "concorsi pubblici per la copertura di posti della dotazione organica. Nomina commissioni giudicatrici"; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Maranello; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente, partecipante ad un concorso bandito dal Comune di Maranello per un > |
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Note: è illegittima la composizione della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, indetto da un Comune per la copertura di un posto di funzionario direttivo (nella specie si trattava di un posto della ex 7° qualifica funzionale), per la partecipazione al quale è richiesta, quale requisito minimo, la laurea (nella specie in discipline giuridiche o economiche), nel caso in cui, quali membri esperti di detta commissione, siano stati nominati funzionari dipendenti dello stesso Comune che siano privi del diploma di laurea. |
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posto di istruttore direttivo (7° q.f.) dell’area economico – finanziaria, non è stato ammesso alla prova orale non avendo conseguito sufficiente punteggio nelle due prove scritte, ed ha impugnato la deliberazione di nomina della Commissione giudicatrice, unitamente alla non ammissione all’orale ed alla graduatoria finale approvata il 24.7.98. Il primo motivo censura la composizione della commissione giudicatrice, in quanto ne fanno parte, quali "membri esperti", funzionari del Comune non laureati, laddove la laurea in discipline giuridiche o economiche è requisito minimo di partecipazione al concorso. Resiste il Comune. Il Collegio rileva che principi di logica e razionalità impongono anzitutto che i valutatori posseggano una documentabile capacità ed idoneità ad esaminare le prove dei valutandi, senza di che il concorso non assolverebbe a quelle esigenze di garanzia di imparzialità e selezione dei migliori che l’art. 97 della Costituzione gli assegna. La giurisprudenza è assolutamente univoca nel ritenere che "la provata competenza nelle materie di concorso", richiesta dall’art.36 D.Lgsl 29/93 per i componenti delle commissioni giudicatrici, implichi necessariamente anche la adeguatezza del titolo di studio posseduto (T.A.R. Venezia, 3938/07; Cds, V, 1700/07; T.A.R. Lecce, II, 328/07; Corte Cost. 453/90; T.A.R. Catania, II, 656/92 e 590/93; C.G.A. Sicilia, 344/96). Tale adeguatezza, ad avviso del Collegio, non può che essere attestata dal possesso di un titolo di studio pertinente alla materia di esame, e di livello almeno pari a quello necessario per partecipare. Ed il requisito della "provata competenza", da intendersi anche come adeguatezza del titolo di studio, non è affatto derogato dalla possibilità (ex art.9 DPR 487/94) che siano investiti della funzione valutatrice anche dipendenti dell’Amministrazione, che pure dovranno esserne dotati; mentre la sua necessità non è affatto esclusa da quelle statuizioni giurisprudenziali (T.A.R. Lecce, 328/07 cit.; T.A.R. Cagliari, I, 530/09), invocate dal Comune, che ne circoscrivono i contenuti, chiarendo che non occorre anche la titolarità dell’insegnamento, o la qualità di professionista di chiara fama, che sono aggettivazioni certamente eccedenti e non paragonabili al possesso, almeno, del titolo di studio quanto meno pari a quello richiesto ai candidati esterni per l’ammissione al concorso (in termini C.G.A. Sicilia, 344/96). Il ricorso deve pertanto essere accolto, con assorbimento dei motivi non esaminati, ed annullamento della nomina della commissione giudicatrice e di tutti gli atti successivi della procedura (escluso lo Statuto comunale, non interessato dalla censura accolta). P.Q.M. Il T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, Bologna, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati come indicati in motivazione. Condanna il Comune a rimborsare al ricorrente spese e onorari di giudizio, che liquida in complessivi euro 3500 (tremilacinquecento) oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Mozzarelli, Presidente Bruno Lelli, Consigliere Alberto Pasi, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/11/2010
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