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Riforma CdS |
Pneumatici invernali |
Autore: Alessandro Casale - Comandante, Dirigente Polizia locale, Attività produttive, Mobilità, Trasporti, Protezione civile e Tempi della Città.
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Il nuovo obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli e pneumatici invernali e le loro caratteristiche. Il testo modificato dell'art. 6 (le modifiche introdotte dalla legge n. 120 sono in maiuscolo, le norme abrogate tra parentesi quadra). A cura di A. Casale |
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La legge 120 ha modifica to il comma 4 dell’articolo 6 del Codice stradale inserendo l’obbligo, oltre di essere muniti, anche di aver a bordo i mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Entro 60 giorni dal 13 agosto deve essere modificato il regolamento di esecuzione del CdS. Fin qui la novità introdotta. Ma vediamo cosa si intende per pneumatici invernali e mezzi antisdrucciolevoli.
“invernali” è il nome ufficiale per le gomme termiche. Non tutte le gomme termiche sono però uguali, le migliori sono quelle indicate con la sigla M+S, cioè Mud + Snow, fango e neve. Sul fianco del battistrada, la sigla M+S può essere talvolta accompagnata dal disegno di una montagnola stilizzata con un fiocco di neve al suo interno. Questo simbolo identifica le coperture invernali più adatte alla neve (che si riconoscono perché i sottili intagli sul battistrada sono molto fitti), e meno ai climi caldi, rispetto, ad esempio alle cosiddette "quattro stagioni", anch'esse marchiate M+S. Marcatura: la disciplina prescrive la marcatura M+S (ovvero "MS", "M/S", "M-S", "M&S"). I pneumatici possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo le direttive 92/23/CE. Ricordiamo i codici relativi ala velocità: Q: fino a 160 Km/h R: fino a 170 Km/h S: fino a 180 Km/h T: fino a 190 Km/h H: fino a 210 Km/h V: fino a 240 Km/h
Codice di velocità pneumatici invernali
1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q' (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q M+S, ecc. E' necessario ricordare al conducente tele limite con una indicazione visiva interna alla vettura. Nel caso in cui la Carta di Circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce con comunicazione 335M361 del 30.9.04 che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali "corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione". Mezzi antisdrucciolevoli Le catene da neve destinate ad essere utilizzate sui veicoli M1 (categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), dovranno riportare il marchio di conformità che attesti la rispondenza alla tabella CUNA NC 178-01 (sulla scatola e sulla catena ci dovrebbe essere l’immagine CU sotto NA e sotto e NC078) oppure, in alternativa, dovranno essere conformi ad equivalenti norme vigenti negli stati della U.E.
Il cartello stradale. L'articolo 122 del Regolamento del Codice della strada al comma 8 recita:
"il segnale catene per neve obbligatorie deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve...".
Pertanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha più volte ribadito la perfetta equivalenza in ogni situazione, ovvero l'alternativa tra le catene da neve e l'uso dei pneumatici invernali. Per questi pneumatici non sono previste limitazioni in periodi d'uso. La multa per mancato uso delle catene o degli pneumatici da neve cambia a seconda del luogo in cui l’infrazione viene contestata. Se in città è di 38 euro; ma se è fuori città è di 78 euro.
NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO 6 CdS
- Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici [1] , sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici [1] , può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe [2] .
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate > |
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Note: la sigla M+S indica la gomma invernale. |
Links: http://www.infocds.it |
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categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) [prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio]; PRESCRIVERE CHE I VEICOLI SIANO MUNITI OVVERO ABBIANO A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI O PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU
NEVE O SU GHIACCIO».
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal Presidente della Giunta;
c) per le strade provinciali, dal Presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco;
e) per le strade militari, dal Comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione dall'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici [1] . La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza [3] .
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici [1] .
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 [4] ad euro 624 [4] . Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 389 [5] ad euro 1.559 [5] . In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 [5] ad euro 92 [5] .
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 [5] ad euro 311 [5] .
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 38 [5] ad euro 155 [5] ; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.
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