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| Polizia giudizaria |
| Il taroccamento delle auto |
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Autore:Alessandro Chionna -
Magistrato
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Il furto ed il ricilaggio dei veicoli analizzati dal magistrato.
A cura di Alessandro Chionna |
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In via
preliminare occorre brevemente riassumere in cosa può consistere l’opera di “taroccamento”, che può definirsi come quel complesso di attività volte a mascherare l’origine delittuosa di un
veicolo o di un singolo pezzo di ricambio, al fine di consentirne l’utilizzo
per sé o per altri ovvero l’immissione nei circuiti commerciali.
A livello
esemplificativo, nella maggior parte dei casi vi è un’autovettura che subisce
un incidente di una certa gravità e per la quale la riparazione è, per il
proprietario, del tutto antieconomica.
Il
proprietario vende pertanto il “rottame” (ad un concessionario, ad un
autosalone, ad un’officina, ad un demolitore o ad un semplice privato): a
questo punto, o il veicolo viene regolarmente smaltito
secondo le norme sulla rottamazione oppure può entrare nel circuito del “taroccamento”.
Successivamente al sinistro stradale, colui che ha il
possesso del “rottame” esegue o fa eseguire un furto di un veicolo con le
medesime caratteristiche (marca e modello).
Il veicolo
rubato viene consegnato al “taroccatore”,
il quale compie su detto veicolo le operazioni necessarie per ostacolare
l’individuazione della sua provenienza furtiva: le targhe originali vengono
distrutte e vengono apposte le targhe del veicolo incidentato; vengono
manomessi i numeri di telaio (sovrascrivendo
sull’auto rubata quelli dell’auto sinistrata); vengono eliminati i documenti
del veicolo provento di furto che viene invece corredato dei documenti
(libretto di circolazione e certificato di proprietà) del “rottame” (che nel
frattempo viene eliminato).
Il veicolo
così “mascherato” viene immesso in circolazione,
lasciando ai terzi l’illusione che si tratta dell’autovettura incidentata
successivamente riparata.
Altri casi
pratici meno frequenti, sono quelli in cui un’autoveicolo originale e regolare
viene assemblato con parti di origine delittuosa (quasi sempre provento di
furto): ad un’autovettura viene, ad esempio, sostituito il motore (perché fuso
e non più funzionante) e sostituito con altro motore, smontato da
un’autovettura rubata.
Anche in tal caso saranno necessarie operazioni tecniche per
cancellare i numeri identificativi del motore e sovrascrivere
quelli del motore originale, al fine di impedire l’individuazione della
provenienza illecita.
Ciò premesso,
di particolare interesse, dal punto di vista giuridico, è la differenza tra il
reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di riciclaggio (art.648 bis c.p.).
L’art.648
c.p. unisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato c.d. presupposto,
al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto,
o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.
In relazione al tema di cui trattiamo, tra gli esempi più
frequenti, vi è il caso di Tizio che acquista un’autovettura sapendo che è
provento di un furto o è stata oggetto di “taroccamento”.
L’art.648 bis c.p. punisce invece chi, fuori dei casi di concorso nel reato,
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
Ed è proprio il caso di chi
sostituisce le targhe a un’auto rubata, altera i suoi numeri di telaio o di
motore e allega all’autovettura i documenti di un altro veicolo (quello
incidentato), al fine di ostacolare l’individuazione della provenienza furtiva.
In tal senso
la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che sussiste
il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e non quello di ricettazione semplice
di cui all'art. 648 cod. pen. “nel caso in cui
taluno, ricevuta anche una sola autovettura di provenienza delittuosa, vi
apponga, allo scopo di ostacolare l'accertamento di tale provenienza, targhe di
pertinenza di altro veicolo” (Cfr.
Cass.Pen.sez.I, sentenza
n. 3373 del 14/05/1997, Donateo).
A medesime
conclusioni si deve giungere in caso di manomissione del numero di telaio del veicolo: operazione che di per sé può rendere
difficoltoso > |
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| Note: Alessandro Chionna |
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l’accertamento della provenienza del mezzo.
La
sostituzione della targa di un'autovettura - che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento del
mezzo con il proprietario al quale è stato sottratto - ovvero la manomissione
del suo numero del telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare
l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto,
il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen.
Con tale
disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che
si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo
parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza
alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua
provenienza delittuosa (cfr. Cass. Pen. sez. II, sentenza
n. 9026 del 11/6/1997, Pirisi – Cass. Pen. sez. II
n. 44305 del 25/10/2005, Alaimo).
Il rapporto
tra l’art. 648 e l’art. 648 bis c.p. è dunque di
“specialità” come ha sostenuto ripetutamente la Suprema Corte: in entrambi i
casi il soggetto ha la disponibilità del bene (es.autoveicolo)
(unitamente alla consapevolezza della sua provenienza illecita); ma, mentre nel
reato di cui all’art. 648 c.p. l’agente ha una generica
finalità di trarre profitto dalla detenzione del bene (consistente, nel caso di
autoveicolo, nel suo utilizzo e nella sua commercializzazione), nel reato di
cui all’art.648 bis c.p. il soggetto ha l’ulteriore scopo di far perdere le tracce
dell'origine illecita (Cass.Pen.sez.2 n.13448 del 23/2/2005 - Cass. Pen. Sez. 2
n. 18103 del 10/1/2003 – Cass. Pen. sez. 4 n. 6534 del
23/3/2000).
Alla luce di tali orientamenti,
dovrà pertanto essere sottoposto ad indagine per il reato di cui all’art. 648
c.p. il soggetto che ha acquistato, o ha comunque in
uso, un autoveicolo che è stata oggetto di “taroccamento”;
sarà invece indagato per il reato di cui all’art. 648 bis c.p. colui
che – dopo aver ricevuto l’auto rubata – ha materialmente eseguito quelle
operazioni, sopra indicate, volte ad impedire l’accertamento dell’origine
illecita dell’autoveicolo.
Peraltro occorre fare un’ulteriore precisazione.
Vi è un solo caso in cui possono
concorrere il reato di cui all’art. 648 c.p. e quello
di cui all’art. 648 bis c.p.: è l’ipotesi in cui la ricezione del veicolo rubato
e l’esecuzione delle operazioni di “taroccamento” non
avvengono in un unico contesto temporale.
Di solito
infatti intercorre un lasso di tempo relativamente breve tra il momento
in cui il “taroccatore” riceve l’auto incidentata e
il momento del furto su commissione; conseguentemente, trascorre altresì un
ridotto arco temporale tra quando l’auto rubata entra nella sfera di azione del
“taroccatore” e quando si portano a conclusione le
operazioni volte a trasformare l’auto di provenienza illecita (vi è ovviamente
la necessità di eliminare tutto ciò che può ricondurre al commesso furto).
In questi casi, si ritiene che la
condotta di ricezione dell’auto rubata sia da ricomprendersi
nella più ampia condotta descritta dall’art.648 bis c.p. - che ovviamente
presuppone la detenzione del bene di provenienza
delittuosa –: pertanto il soggetto risponde soltanto del reato di riciclaggio.
Vi sono peraltro casi (peraltro
rari) in cui un soggetto svolge abitualmente attività di “ricettatore” di auto rubate mentre l’attività di riciclaggio è solo
eventuale e avviene in un momento temporale diverso: es.Tizio,
titolare di un’autodemolizioni, occulta auto rubate,
le smonta pezzo per pezzo (per evitare che possano essere individuate in caso
di eventuale controllo) e dopo qualche mese monta il motore di una di quelle
auto di provenienza delittuosa sull’auto di Caio, con relativa abrasione o
contraffazione dei numeri identificativi del motore.
In tal caso Tizio risponderà sia
del reato di cui all’art. 648 c.p., in relazione alla
ricezione dell’autovettura rubata (e precisamente del motore rubato), sia del
reato di cui all’art.648 bis c.p., per le operazioni di assemblaggio sull’auto
di Caio con relativa effettuazione di operazioni volte ad impedire l’origine
delittuosa del motore. |
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