Le sentenze del giorno
Codice della strada
Revisione patente
TAR TOSCANA, SEZ. II - sentenza 10 luglio 2009 n. 1220
Autore:Infocds.it

Circolazione stradale - Patente di guida - Revisione - Ex art. 128, 1° comma, del Codice della strada - Riferimento ad un singolo incidente - Senza apposita motivazione - Illegittimità.

 
TAR TOSCANA, SEZ. II - sentenza 10 luglio 2009 n. 1220
N. 01220/2009 REG.SEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2009, proposto da:
Omar Poli, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Ravani, Marzia Corsini, con domicilio eletto presso Donato Nitti in Firenze, via Adelaide Ristori, 7;
contro
Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Massa Carrara, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 893/09 del 03.04.09 di revisione della patente di guida cat. D/E emesso dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa-Carrara, notificato al ricorrente in data 22.04.09, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato, previa sospensiva dello stesso..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Massa Carrara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Considerato che:
- viene impugnato l’atto in epigrafe con cui la Direzione generale territoriale dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Massa Carrara ha disposto la revisione della patente di guida di cui il ricorrente è titolare, mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
- il provvedimento è così motivato: "vista la comunicazione n. 040/3-1- CC Aulla, dalla quale risulta che la S.V. il giorno 1 febbraio 2007 in località Aulla alla guida di autocarro perdeva il controllo in curva del veicolo che invadendo l’opposta corsia di marcia collideva con altro mezzo. Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso dalla patente di guida";
- viene dedotta, tra l’altro, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Ritenuto che:
- l'art. 128, comma 1, del d.lgs.. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che: "Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il Prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica";
- l'atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura ampiamente discrezionale, costituendo esercizio di un potere cautelare esercitato a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza nella circolazione stradale, deve comunque essere correlato alla sussistenza di >

Note: una sola infrazione alle norme del Codice della Strada, anche se di una certa rilevanza, non può costituire - di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura - il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente.
Links: http://www.infocds.it
Allegato: Sentenza_Tar_Toscana_1220_2009_revpatente.pdf
elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del destinatario alla guida (T.A.R. Sardegna, sez. I, 29 giugno 2006, n. 1350);
- come argomentato alla prevalente giurisprudenza, in tema di revisione della patente una sola infrazione alle norme del Codice della Strada, anche se di una certa rilevanza, non può costituire - di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura - il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione" (T.A.R. Campania Sez. III, 30 Ottobre 2003, n. 8706; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 20 novembre 2003, n. 965).
- Osservato che:
- non può contestarsi che l'espressione contenuta nel citato art. 128 del nuovo Codice della strada:"qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei (...) requisiti fisici e, psichici prescritti o dell'idoneità tecnica", imponga, anche alla luce dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una motivazione sufficientemente rappresentativa delle ragioni poste a sostegno del provvedimento impugnato, essendo l'Autorità procedente tenuta a chiarire in base a quali specifiche considerazioni si è formato il dubbio circa la persistenza degli elementi di cui si è detto (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 26 aprile 2006, n. 1078);
- nessuna valutazione degli elementi indicati nel rapporto stilato dai Carabinieri di Aulla è presente nell'atto impugnato, risultando, anzi, che "il fondo stradale era bagnato e viscido a causa dell’umidità" e, quindi, che il sinistro appare ragionevolmente attribuibile a caso fortuito;
- nessun provvedimento sanzionatorio o limitativo dell’abilitazione alla guida è stato adottato dall’Organo di polizia procedente;
- le finalità di interesse pubblico correlate alla funzione preminentemente cautelare e di presidio della sicurezza della circolazione connesse al riesame dell'idoneità tecnica alla guida ai sensi dell'articolo 128 del Codice della strada non possono essere perseguite con carattere di effettività ove a ciò l'amministrazione non provveda entro un termine congruo dal momento in cui si sono manifestati i fatti che hanno posto in dubbio la persistenza del requisito prescritto per il rilascio della patente (Cons. Stato sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225);
Ritenuto pertanto che, per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto conseguendone l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dell’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana - Sezione 2^ - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e comprensive di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 10/07/2009.





Condividi articolo: