Igiene e sanità
I controlli igienico-sanitari
Autore:Antonio Lotito - Dirigente Polizia locale
I limiti all'attività della polizia giudiziaria in materia dicontrolli igienico-sanitari. Una nuova frontiera perla polizia locale. A cura di A. Lotito

 
LIMITI ALL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI CONTROLLI IGIENICO SANITARI


Dott. Antonio Lotito – Ufficiale Dirigente della Polizia Locale del Comune di Varese



Le note del presente articolo sono da considerarsi una breve sintesi di quanto esposto nel corso del Convegno svoltosi l’11 Settembre 2008 a Varese, organizzato dallo scrivente per la Polizia Locale della città nonché per quelle della provincia varesina. E’ qui doveroso indirizzare un sentito ringraziamento al Comando Gruppo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Milano per la preziosa indispensabile collaborazione.
Nell’attuale società, caratterizzata da un veloce spostamento a livello globale degli individui e da scambi commerciali alimentari continui da un punto all’altro del pianeta, dalla presenza di innumerevoli imprese artigianali ed industriali alimentari, l’attività di controllo – nel senso più ampio del termine - svolta da soggetti pubblici comprende un settore di notevole attualità e rilevanza: quello riguardante la salute pubblica, vale a dire, appunto, gli alimenti e la sanità. Val la pena di rammentare come l’art. 13 della L. n. 689/81 “Modifiche al sistema penale” preveda precisamente che ufficiali ed agenti di P.G. possano procedere al compimento di atti di accertamento: ebbene, è proprio a tal proposito che occorre qui puntualizzare come per il valido compimento dell’attività di controllo predetta, alimenti e sanità, non sia assolutamente sufficiente la qualifica genericamente fornita ai soggetti accertatori dall’articolo in parola. Infatti, figura centrale dell’attività di controllo igienico sanitario ed alimentare è quella dell’Ispettore Sanitario, precisamente istituita con la L. n. 283/1962 “Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande” e, successivamente, modificata ed integrata dalla L. n. 441/1963 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959 n. 750”. Tale figura compete esclusivamente agli Ispettori delle A.S.L. ed ai carabinieri dei N.A.S. provvisti di qualifica di ufficiale di P.G. Nell’ambito dei controlli in argomento – es. accesso ad una sala operatoria, ad una cella frigorifera, ad un locale ove avviene la panificazione piuttosto che il confezionamento dei cibi - il Legislatore ha, dunque, tassativamente previsto che l’operatore possegga, appunto, tale qualifica la cui assenza determinerebbe sicuramente la nullità degli atti compiuti.
E’ importante ricordare come, nel nostro Paese, la sicurezza in materia di sanità, di igiene e degli alimenti sia stata affidata – precisamente con il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 aprile 2006 “Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia” - all’Arma dei Carabinieri e, più in dettaglio, all’ormai ben noto ed apprezzato Nucleo Antisofisticazioni e Sanità; l’intervento di tale particolare sezione dell’Arma può avvenire su impulso del Ministero della Salute piuttosto che dell’Autorità Giudiziaria o, ancora, su segnalazione (da parte dell’Arma territoriale, di cittadini, di altre forze di polizia, di enti pubblici, di associazioni di consumatori) nonché, infine, di propria iniziativa svolgendo, a seconda dei casi, sia attività di polizia giudiziaria che amministrativa.
La finalità dell’attività in parola è, dunque, di garantire la sanità pubblica mediante controlli relativi a farmacosorveglianza, a strutture sanitarie (pubbliche e private), al servizio sanitario nazionale nonché alle professioni sanitarie e relative arti ausiliarie (medici, infermieri, fisioterapisti, massaggiatori, etc). E garantire, parimenti, la sicurezza alimentare - mediante i controlli della filiera agro-alimentare di qualsivoglia prodotto destinato all’alimentazione umana o di animali destinati, a loro volta, a diventare alimento – vale a dire assicurare l’assenza di pericoli per la salute ed il benessere del consumatore in tutti i prodotti (agricoli e/o industriali) che costituiscono alimento o che sono destinati a diventarlo: in sostanza combattere, tra l’altro, le frodi alimentari (che possono essere sanitarie e commerciali e realizzarsi attraverso l’adulterazione o la contraffazione o la sofisticazione o l’alterazione) di cui si occupano anche gli articoli del Codice Penale n. 440 “adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari”, n. 442 “Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate”, n. 444 “commercio di sostanze alimentari nocive”, n. 445 “Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica”, n. 515 “Frode nell’esercizio del commercio”, n. 516 “vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” e, infine, n. 517 “vendita di prodotti alimentari con segni mendaci” a cui, peraltro, si rimanda per un approfondimento della materia per quanto riguarda il profilo penale.
Vediamo ora qualche esempio concreto dell’attività di controllo in parola tenendo conto di quanto sopra esposto.
Sequestro sanitario (art. 20 D.P.R. n. 327/80): può essere compiuto solo da personale in possesso della qualifica di “Ispettore Sanitario”;
Controllo di alimenti: può essere svolto anche da personale privo della qualifica di “Ispettore Sanitario” limitatamente alle attività di Polizia Amministrativa – e, quindi, di competenza anche degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali - quali la verifica dell’esposizione dei prezzi, della pulizia dei locali, del possesso dei titoli (D.I.A.P.= Dichiarazione Inizio Attività Produttiva, H.A.C.C.P.=Hazard Aanalysis and Critical Point Control) senza compiere tuttavia le attività dell’Ispettore Sanitario quali l’accesso alle celle frigorifere od ai locali ove vengono effettuate la manipolazione, il confezionamento dei cibi o la panificazione;
Riscontro di alimenti il cui T.M.C. (termine minimo di conservazione) o la cui data di scadenza siano superati: occorre considerare come in questi casi si renda necessario procedere ad un campionamento per la successiva analisi del prodotto e questa attività è, dunque, di esclusiva competenza dell’Ispettore Sanitario; conseguentemente gli agenti ed ufficiali di P.G., sprovvisti di tale specifica qualifica, dovranno limitarsi a redigere un verbale di accertamento da trasmettere all’ASL competente od ai N.A.S. dei Carabinieri;
In conclusione, dunque, chi sia fornito della sola generica qualifica di P.G. non potrà legittimamente accedere – pena la nullità degli atti - alla cucina di un ristorante piuttosto che ad una cella frigorifera, etc, come peraltro visto più sopra e dovrà, quindi, limitarsi, in caso di sospetti in materia di sanità e di alimenti, a segnalare il fatto ai N.A.S. piuttosto che all’A.S.L. competente nonché all’Autorità Giudiziaria nel caso ravvisi illeciti penali e ciò ai sensi dell’art. 55 “Funzioni della Polizia Giudiziaria” c.p.p.







Note: la finalità dell’attività in parola è di garantire la sanità pubblica mediante controlli relativi a farmacosorveglianza, a strutture sanitarie (pubbliche e private), al servizio sanitario nazionale nonché alle professioni sanitarie e relative arti ausiliarie (medici, infermieri, fisioterapisti, massaggiatori, etc).
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