Codice della strada
LA DEPENALIZZAZIONE DELLA GUIDA SENZA PATENTE: una storia che parte da lontano
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Municipale
PREMESSA

I giuristi ci insegnano che lo Stato ha la riserva nel prevedere violazioni punite con la sanzione di carattere penale...

 
PREMESSA

I giuristi ci insegnano che lo Stato ha la riserva nel prevedere violazioni punite con la sanzione di carattere penale, sanzione che, a giustificazione della classificazione come reato, deve essere legata alla pericolosità del comportamento illecito riconosciuto come tale dalla norma.

Pare tutto semplice ma le cose non stanno esattamente così.

Non di rado il legislatore legifera su pressione dell'opinione pubblica e, in un Paese dove spesso si è in campagna elettorale, non di rado i provvedimenti approvati (poco importa se dal Parlamento oppure dal Governo), hanno un “collegamento” politico anziché di valutazione dell'effettiva pericolosità.

Sembra questo essere il caso della guida senza patente, che nell'ultimo quarto di secolo ha visto tendenze altalenanti dal punto di vista sanzionatorio.

Chi si confronta con la materia da diversi anni ricorderà come il vecchio codice della strada (parliamo del DPR 393/1959) prevedesse all'art. 80 comma 13 la misura dell'arresto da tre a sei mesi, congiunta all'ammenda da lire 50.000 a lire 200.00: una sanzione, che all'epoca, faceva veramente paura.

Senza qui voler fare un trattato storico sulla guida senza patente, non possiamo dimenticare come col “nuovo” codice della strada (il Decreto Legislativo 285/92) la violazione, penale, vide un consistente incremento dal punto di vista sanzionatorio, poi col Decreto Legislativo 507/99 fu depenalizzata, poi tornò di nuovo penale e tale restò fino al 5 febbraio 2016.

Dal 6 febbraio 2016, infatti, entrò in vigore il cosiddetto “pacchetto depenalizzazioni” che, all'art. 1 c. 1 D.Lvo 15 gennaio 2016, n. 8 prevede che “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.” L'importo della sanzione è stato rideterminato prevedendo un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 30.000,00.

Da una prima lettera della norma ed applicando le regole del sistema amministrativo parrebbe applicarsi, al caso in questione, quanto previsto dalla legge 689/81:

- pagamento in misura ridotta entro 60 gg dalla contestazione o notificazione di euro 10.000,00 (pari al doppio del minimo oppure, se si preferisce, ad un terzo del massimo)

- ricorso entro 60 gg al Prefetto

- impossibilità di ricorso diretto al Giudice di Pace

- necessità di ordinanza ingiunzione in caso di omesso pagamento entro i termini

Il Ministero Interno, però con una “ardita” e, dobbiamo ammetterlo, pratica circolare esplicativa emessa il 5 febbraio 2016, ha ritenuto dare indicazioni diverse prevedendo che:

- per tutti i reati depenalizzati eccetto la guida senza patente si applica il sistema sanzionatorio della legge 689/81

- limitatamente alla depenalizzazione della guida senza patente si applica invece, con principio di specialità, il sistema sanzionatorio del codice della strada.

In pratica, pertanto, all'accertamento della violazione depenalizzata di guida senza patente si prevede:

- pagamento in misura ridotta entro 60 gg dalla contestazione o notificazione di euro 5.000,00 (minimo edittale ai sensi art. 202 c.1 primo periodo C.d.S.)

- pagamento con riduzione del 30% rispetto al minimo edittale, cioè euro 3.500,00 entro i primi 5 dalla contestazione o notificazione (art. 202 c. secondo periodo C.d.S.)

- ricorso entro 60 gg al Prefetto

- ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg

- nell'ipotesi di mancato pagamento entro i termini (senza ovviamente che sia stato presentato ricorso), il verbale è titolo esecutivo per la riscossione coattiva

Una soluzione/interpretazione, come si è già detto, certamente pratica ma che probabilmente non mancherà di produrre nei prossimi mesi ed anni giurisprudenza.

Così come spiegata la questione pare molto semplice, ma purtroppo emergono alcune complicazioni.

Certamente è utile ricordare che la depenalizzazione, per un principio fondamentale del nostro ordinamento, produce i seguenti effetti:

- applicazione retroattiva sui procedimenti ancora non definiti con decreto o sentenza passati in giudicato

- specifica previsione nel provvedimento legislativo che ha introdotto la depenalizzazione, di una particolare procedura utile a definire con sanzione amministrativa i reati depenalizzati e non ancora definiti.

Ma le problematiche operative non derivano da questo.

Derivano invece, come subito riconosciuto dalla maggior parte degli esperti del settore, da un sistema sanzionatorio, quello italiano, “bizantino” che, necessitando forse di una completa riscrittura, ad ogni modifica di legge presta il fianco a tecnicismi di difficile applicazione.

Ma procediamo con ordine.

LA GUIDA SENZA PATENTE

Intanto è opportuno precisare che l’ipotesi sanzionatoria prevista dall’art. 166/15 C.d.S., la cosiddetta guida “senza patente”, si applica alle seguenti ipotesi di guida:

- senza patente perché mai conseguita

- con patente revocata

- con patente non rinnovata a seguito di visita medica

- con patente rilasciata da stato extra Unione Europea ed extra Spazio Economico Europeo nel periodo di inibizione alla guida (con riferimento art. 135 c. 7 C.d.S.)

- con patente rilasciata da stato Unione Europea oppureSpazio Economico Europeo nel periodo di inibizione alla guida (con riferimento art. 136-ter c.2 C.d.S.)

- con patente rilasciata da stato extra Unione Europea ed extra Spazio Economico Europeo, scaduta di validità, con titolare residente in Italia da oltre un anno (con riferimento art. 135 c. 1 e 11 C.d.S.)

- con patente di categoria diversa, salve le ipotesi a parte sanzionate dall’art. 116/15bis

ATTENZIONE

cat. B conseguita fino 31/12/1985: comprende cat. A senza alcuna limitazione

cat. B conseguita dal 01/01/1986 al 25/04/1988:comprende cat. A solo in Italia

cat. D conseguita fino 30/09/2004: comprende la C

cat. A1 conseguita fino 30/09/1999: è in pratica una A senza limitazioni

1) questa interpretazione deriva dal fatto che, per la guida in Italia, la patente B comprende la A1, per cui nell’esempio non si tratta di una B che conduce una (A2 oppure A), ma di una A1 (compresa nella B ma solamente in Italia) che conduce una A2 (oppure un A). Stesso ragionamento per le categorie di patente che comprendono la B (B96 – BE – C1 - C1E – C – CE – D1 –D1E – D - DE)

2) pur non espressamente prevista dall’art. 116/15-bis C.d.S., si ritiene applicare la violazione amministrativa in quanto la E non è altro che un’estensione della categoria necessaria per condurre il veicolo motrice. Non possono però essere escluse interpretazioni di tenore opposto (in tale ipotesi si tratterebbe di violazione penale sanzionata dall’art. 116/15 C.d.S.)

3) per le macchine agricole ed operatrici, è l’art. 124 a fissare la violazione per la cui sanzione si rimanda all’art. 116/15 C.d.S.

4) si tratta della categoria B sulla quale, a seguito di prova pratica di guida/abilità, viene indicato un codice unionale che consente di trainare rimorchio non leggero “sforando” 3,5 tonnellate a condizione non superi 4,25 tonnellate

5) si tratta di un errore del Ministero Infrastrutture e Trasporti che però ha determinato dei diritti acquisiti

6) con reiterazione nel biennio, l'ipotesi resta penale. La reiterazione non opera con pagamento in misura ridotta. Anche col pagamento in misura ridotta entro i termini, però, la seconda violazione nel biennio comporta la confisca del veicolo (circolare ministeriale 05-02-2016)

RECIDIVA E REITERAZIONE: difficoltà di coordinamento

Il cosiddetto pacchetto depenalizzazioni, nel prevedere che non costituiscono più reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ha precisato anche che qualora nelle ipotesi aggravate sia prevista una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, l'ipotesi aggravata deve ritenersi fattispecie autonome di reato.

E la guida senza patente rappresenta uno di questi casi, tenuto conto che, all'art. 116 c. 15 C.d.S., troviamo “Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”.

Si pone pertanto il problema di capire, qualora nel biennio siano accertate, a carico del medesimo soggetto, due violazioni all'art. 116 c. 15 C.d.S. cosa applicare.

Va detto che, come nel sistema penale si parla di recidiva (prevista nel comma 15 citato), nel sistema amministrativo >

Note: SCHEMI PATENTI
Links:
è necessario invece fare riferimento alla reiterazione prevista dall'art. 8-bis della legge 689/81 laddove, tra l'altro, si legge che:

- si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole

si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni

- essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta

Balzano pertanto immediatamente all'occhio alcune considerazioni sulla reiterazione:

- il riferimento ai cinque anni previsto dall'art. 8-bis, pur con evidenti difficoltà di coordinamento, deve essere “tradotto” nei due anni previsti dall'art. 116 c. 15 C.d.S.

- “scatta” solamente quanto il primo provvedimento è definito: con pagamento o con esito ricorso non più appellabile/ricorribile

- non produce effetti se la precedente violazione è stata pagata entro i termini

Ne consegue che, con un linguaggio che i giuristi mi perdoneranno:

- se la prima violazione è stata pagata, la seconda resta amministrativa

- se la prima non è stata pagata, la seconda diviene penali

REITERAZIONE: verifica del pagamento

Accertato che il fattore determinante, nello stabilire se la seconda violazione nel biennio sia penale oppure amministrativa, è il pagamento, è di assoluta importanza comprendere quali siano i termini esatti per esercitare questo diritto tenuto conto che si fa espresso riferimento al “pagamento in misura ridotta”.

Certamente non avremo difficoltà ad ammettere la regolarità di una sanzione pagata entro 5 gg, pur con importo ridotto del 30% rispetto al minimo edittale: ma anche su questo probabilmente non si farà attendere giurisprudenza, volta a chiarire se i benefici dell'art. 8-bis siano applicabili solo a chi paga in misura ridotta oppure anche a chi ridotta diminuita del 30%.

Sarebbe un'aberrazione “far scattare” la violazione penale alla seconda violazione nel biennio a carico di chi ha pagato entro 5 gg e non a carico di chi ha pagato tra il 6° ed il 60° giorno!

Senza qui voler redigere un trattato sulle modalità di contestazione e notificazione, si ricorda che i termini per il pagamento decorrono:

- in caso di contestazione diretta da quel momento

- con notifica successiva, dalla data della notifica o, in caso di notifica postale con mancato ritiro, dalla prescritta giacenza

- con ricorso alla Prefettura, dalla notifica del provvedimento della Prefettura

- con ricorso al Giudice di Pace, dalla notifica del dispositivo del Giudice di Pace

Per quanto riguarda il dispositivo del Giudice di Pace è fondamentale ricordare che la notifica si può perfezionare in due modi, vale a dire col cosiddetto:

- periodo breve

- periodo lungo

PERIODO BREVE

• dopo il deposito del dispositivo in Cancelleria, chi ne ha interesse richiede agli Ufficiali Giudiziari la notifica

• i termini per il pagamento (o l'appello) decorrono dal momento di questa notifica

• questi termini sono interrotti dal cosiddetto “periodo feriale”, vale a dire non si considera, nel conteggio il periodo compreso tra il primo ed il trentuno agosto di ogni anno

PERIODO LUNGO

• dopo il deposito del dispositivo in Cancelleria, nessuno richiede agli Ufficiali Giudiziari la notifica

• il dispositivo perfeziona la sua notifica decorsi 6 mesi dal deposito in Cancelleria. Nel conteggio di questi sei mesi non si considera il periodo compreso tra il primo ed il trentuno agosto di ogni anno

SANZIONI ACCESSORIE

Mentre prima della depenalizzazione si applicava il cosiddetto “acconto” sul fermo amministrativo con le modalità previste dall’art. 224-ter terzo comma C.d.S., ora, con l’ipotesi amministrativa, si applica il fermo amministrativo per mesi tre.

Con la depenalizzazione, almeno per le ipotesi senza reiterazione, cade la differenza tra autoveicoli ed altri veicoli che vedeva, ai sensi dell’art. 213/2-sexies la confisca (in luogo del fermo amministrativo) per i ciclomotori ed i motoveicoli utilizzati per commettere un reato.

Il Ministero Interno, con la circolare del 5 febbraio 2016, ritiene che, alla “seconda violazione nel biennio”, anche se l’ipotesi dovesse restare amministrativa per effetto del pagamento della prima violazione, la ripetizione dell'illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione della confisca amministrativa anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689/1981. In sostanza una reiterazione che, pur non trasformando il “secondo” illecito in reato, comporta comunque la confisca.

La necessità di individuare corretti riferimenti normativi, e la corrispondente modulistica, non è di poco conto:

- per l'art. 224-ter C.d.S. non è ammesso ricorso al Prefetto ma al solo Giudice di Pace entro 30 gg

- per l'art. 213 C.d.S. (così come per il 214 C.d.S.) è ammesso ricorso al Prefetto entro 60 gg, oppure al Giudice di Pace entro 30 gg

IPOTESI SANZIONATORIE

GUIDA SENZA PATENTE GENERICA

- violazione amministrativa;

- sanzione accessoria fermo amministrativo mesi tre ex art. 214 C.d.S.;

- se si tratta di ciclomotore o motociclo (da non confondere col motoveicolo), per i primi 30 gg non è possibile affidare il veicolo all’avente titolo;

- incauto affidamento al proprietario che non può invocare l’estraneità ai fatti.

GUIDA SENZA PATENTE SECONDA VIOLAZIONE NEL BIENNIO CON PRIMA VIOLAZIONE PAGATA ENTRO I TERMINI

- violazione amministrativa;

- sanzione accessoria confisca amministrativa e pertanto misura cautelare del sequestro amministrativo ex art. 213 C.d.S.;

- se si tratta di ciclomotore o motociclo (da non confondere col motoveicolo), per i primi 30 gg non è possibile affidare il veicolo all’avente titolo;

- incauto affidamento al proprietario che non può invocare l’estraneità ai fatti.

GUIDA SENZA PATENTE SECONDA VIOLAZIONE NEL BIENNIO CON PRIMA VIOLAZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI

- violazione penale;

- sanzione accessoria confisca amministrativa e pertanto misura cautelare del sequestro amministrativo ex art. 224-ter primo comma C.d.S. Se si tratta di ciclomotore oppure motoveicolo è opportuno fare riferimento anche all’art. 213/2-sexies C.d.S.;

- se si tratta di ciclomotore o motociclo (da non confondere col motoveicolo), per i primi 30 gg non è possibile affidare il veicolo all’avente titolo;

- incauto affidamento al proprietario che non può invocare l’estraneità ai fatti.

CASO PARTICOLARE ART. 124 INERENTE LA GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE

Mentre per l’art. 116/15 C.d.S. è previsto il pagamento in misura ridotta (con ulteriore riduzione del 30% entro i primi 5 gg), per quella che potremmo considerare una dimenticanza, all’art. 202/3-bis C.d.S. (risalente ancora alla precedente depenalizzazione prima che la guida senza patente, con una volontà legislativa altalenante, tornasse penale), per l’art. 124/4 il pagamento non è ammesso e pertanto, con una disparità di trattamento che sicuramente non passerà inosservata innanzi la Corte Costituzionale, abbiamo:

- per le violazioni previste dagli artt. 116/15, 136-ter comma 3 e 135 comma 11 la possibilità di pagamento in misura ridotta (euro 5.000,00) con ulteriore riduzione del 30% entro i primi 5 gg.;

- per le violazioni previste dall’art. 124/4 il pagamento non ammesso con necessità di trasmettere gli atti in Prefettura per l’adozione di ordinanza

- se per la prima violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta, alla seconda violazione nel biennio scatta sempre l'ipotesi penale (Corte Costituzionale permettendo)

CASO PARTICOLARE GUIDA SENZA PATENTE DA PARTE DI PERSONA CON MISURE DI PREVENZIONE PERSONALE

Nella circolare del 5 febbraio 2016, il servizio Polizia Stradale del Ministero Interno precisa che quando una persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, non si applica la norma depenalizzata o l'illecito penale in caso di reiterazione, bensì quanto previsto dall'art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011. Al fine di poter correttamente individuare la norma sanzionatoria da applicare in tali casi, è necessario pertanto procedere ad approfonditi controlli di polizia ogni volta che si accerti la fattispecie di guida senza patente.


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