Codice della strada
CARAVAN ED AUTOCARAVAN: come agire
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Municipale
COSA SONO ? Per quanto concerne la classificazione, si distinguono le seguenti categorie

 
COSA SONO?

Per quanto concerne la classificazione, si distinguono le seguenti categorie:

AUTOVEICOLI AD USO ABITAZIONE

Sono autoveicoli classificati ad uso speciale, utilizzabili esclusivamente per l’alloggio di persone senza prescrizioni costruttive da rispettare salvo quelle inerenti i limiti di sagoma e massa di cui agli articoli 61 e 62 codice della strada, nonché dalle normative comunitarie

RIMORCHI ATTREZZATI PER USO ABITAZIONE

Vale quanto specificato per gli autoveicoli ad uso abitazione. Quello che cambia è il solo fatto di essere trainato con le conseguenze in merito all’obbligo dei dispostivi di frenatura, targatura ed eventuali dispositivi retrovisori laterali aggiuntivi nel veicolo trainante qualora la sagoma del rimorchio ecceda in larghezza quella della motrice.

AUTOCARAVAN

Sono autoveicoli classificati dall’art. 54, comma 1, lettera m), come “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”.

CARAVAN

Sono classificati fra i rimorchi, con tutto quanto ne consegue in merito alle prescrizioni relative all’agganciamento, massa, sagoma, dispostivi di frenatura, illuminazione, ripetizione della targa, dispositivi retrovisori laterali aggiuntivi, ecc.

Trattasi di veicoli utilizzati prevalentemente (e pertanto non esclusivamente) a fini ricrea-tivi con alloggio delle persone a veicolo fermo.

Trattandosi di rimorchi, non possono prendere posto passeggeri durante la marcia ed in caso di violazione è necessario applicare la sanzione prevista dall’articolo 82, comma 8 e 10, codice della strada, con sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (da 6 a 12 in caso di recidiva).

RIMORCHI ADIBITI A SPETTACOLO VIAGGIANTE

Possono circolare su strada solamente con una speciale autorizzazione valida un anno, rinnovabile a seguito di visita e prova.

Non rientrano nella classificazione di rimorchi.

Devono, ovviamente, rispettare le prescrizioni inerenti agganciamento, dispostivi di frenatura, illuminazione, ripetizione della targa, dispositivi retrovisori laterali aggiuntivi, ecc.

Non possono essere utilizzati come abitazione o come caravan e, pertanto, l’ eventuale annotazione riportata sulla carta di circolazione che consenta la presenza saltuaria degli accessori tipici dell’abitazione deve essere considerata non più valida.

L’eventuale installazione di una cellula abitativa sul veicolo deve essere considerata come una cosa trasportata.

DOVE E QUANDO POSSONO SOSTARE?

Con la “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione” (pubblicata sulla GU n. 301 del 28 dicembre 2000) sono state fatte alcune precisazioni importanti:

1. ferma restante la necessità di rendere noti i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione medianti i prescritti segnali, è indispensabile emettere l’ordinanza prevista solamente dopo un’adeguata istruttoria. Ne consegue che un’ordinanza che nella premessa riporti solamente i riferimenti agli articoli di legge non è corretta;

2. le carenze istruttorie più frequenti riguardano la poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimenti, oppure la mancanza di opportune indagini, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che possono essere mosse in sede di ricorso;

3. emergono spesso casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale: è il caso tipico del divieto di sosta per sole autocaravan per favorire la presenza di auto- veicoli che possano portare clientela ad esercizi pubblici o negozi in genere;

4. la direttiva cita il caso di ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7 del codice della strada: come, ad esempio, il divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini.

In pratica, può essere effettuata la sosta purché:

1. non si tratti di zona per la quale è previsto il divieto di sosta per i veicoli in genere;

2. se è prevista una regolamentazione a disco orario deve essere rispettata;

3. nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona;

4. l’autoveicolo non deve poggiare sul suolo salvo che con le ruote;

5. non deve emettere deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico;

6. non deve occupare, comunque, la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

Qualora vengano rispettate le summenzionate condizioni, è lecito pernottare all’ interno dell’autocaravan in sosta.

Il divieto di sosta per soli autocaravan può essere previsto dalle amministrazioni locali solo qualora il provvedimento escluda dalla sosta anche tutti gli altri veicoli con analoghe caratteristiche dimensionali e di massa e solo se legittimato da oggettive situazioni d’intransitabilità.

Lo stesso vale per i parcheggi pubblici e per le aree private aperte all’uso pubblico, dotati di sbarra orizzontale che impedisce l’accesso a veicoli con altezza superiore a m. 2,00.

Le sbarre sono legittime solo qualora all’interno dell’area ci sia un effettivo impedimento strumentale per la sosta di veicoli di tali dimensioni e mai quando rendano inopinatamente impossibile il diritto di circolazione o di sosta dei summenzionati mezzi: per esempio alberi con rami bassi, arredo urbano particolare, lampioni, ecc.

Si ha campeggio, invece, ogni qualvolta non si rientri nelle condizioni di sosta sopra ricordate: per esempio, l’aver appoggiato uno scalino per terra, che permetta un più agevole accesso all’autocaravan, integra già un’ipotesi di campeggio e non di sosta.

ATTENZIONE: ai sensi dell’articolo 158, comma 3, codice della strada, nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

COME PUO’ ESSERE EFFETUTATO IL TRAINO?

DISPOSITIVI RETROVISORI LATERALI

Per gli autoveicoli è previsto l’obbligo di dispositivo retrovisore:

- interno

- esterno sinistro

Quello interno non è obbligatorio se non consente la visibilità della zona retrostante il veicolo.

Quello esterno destro è facoltativo, ma diventa obbligatorio se quello interno non consente la visibilità della zona retrostante il veicolo, oppure se il retrovisore non consente una visibilità posteriore pari ad una larghezza di almeno 20 metri fino alla distanza di 60 metri alle spalle del conducente.

Quando si effettua il traino di caravan oppure di TATS, se la parte del complesso veicolare trainata rende inefficaci i dispositivi retrovisori laterali del veicolo motrice, devono essere collocati due retrovisori esterni aggiuntivi (uno a destra ed uno a sinistra) in modo tale da essere regolabili, asportabili e che non sporgano per più di 20 centimetri dalla sagoma più ingombrante del complesso veicolare.

IL TRAINO ED I LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ

Oltre al rispetto dei limiti massimi di velocità previsti dalla segnaletica stradale o tipologia di strada, quando si traina un rimorchio (anche leggero), il complesso veicolare che si forma prende il nome di autotreno che, come previsto dall’articolo 54, comma 1, lettera “h”

Ne consegue l’obbligo di rispettare i seguenti limiti massimi di velocità:

- 70 km/h fuori dei centri abitati;

- 80 km/h sulle autostrade;

In caso di accertata violazione, >

Note:
Links:
ai sensi del comma 11 dell’articolo 142, le sanzioni sono raddoppiate.

COSA POSSONO TRASPORTARE ALL’ESTERNO?

STRUTTURE PORTABICICLETTE E PORTASCI APPLICATE POSTERIORMENTE A SBALZO

• Con circolare 6 maggio 1999, prot. 1906/4120(0) – MOT B041, il MIT ha chiarito che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell’articolo 78 del codice della strada (modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli), in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo.

• Con circolare del 27 novembre 1998, prot. 2522/4332 - D.C. IV n. B103, il MIT ha precisa- to che per l’applicazione del portabici sulle autocaravan, non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Infine, ha chiarito che, per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su auto- vetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

• Con circolare 8 marzo 2016, prot. 5887, il MIT ha ribadito le precedenti interpretazioni, confermando l’obbligo di corretta installazione delle strutture, il divieto di oscurare i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, nonché le targhe, considerando anche che non possono essere utilizzate targhe ripetitrici, ammesse solo per i carrelli appendice.

STRUTTURE DESTINATE AL TRASPORTO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI APPLICATE PO STERIORMENTE A SBALZO

La circolare del 1999, di cui sopra, ha chiarito che è consentita l’installazione, fin dall’origine, da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo.

L’installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all’unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell’ au- tocaravan e in tal caso si procede all’aggiornamento della carta di circolazione previa ap- posita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un’officina dal medesimo autorizzata. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nel- la carta di circolazione dell’autocaravan.

PRINCIPALI IPOTESI DI VIOLAZIONI

Art. 82 commi 8 e 10

Utilizzo del veicolo per destinazione diversa da quella indicata nella carta di circolazione trasportando persone su un caravan

Articolo 158 commi 3 e 6

Sosta del rimorchio nei centri abitati, staccato dal veicolo trainante, non esistendo una diversa segnalazione

Il divieto riguarda tutti i rimorchi, per cui si intendono come tali anche i caravan (“roulotte”), i rimorchi agricoli, i semirimorchi ed anche i carrelli appendice, che rappresentano pur sempre una specie del più ampio genere dei rimorchi. In pratica si tratta di qualsiasi veicolo destinato per costruzione a essere trainato da una motrice.

All’interno dei centri abitati, mediante adeguata segnaletica, può essere consentita la sosta dei rimorchi staccati dalla motrice.

Articolo 169 commi 3 e 7

Trasporto di passeggeri in sovrannumero e sovraccarico su autocaravan

CASI

1. trasportando complessivamente (sui sedili anteriori o posteriori) un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione

2. trasportando sui sedili anteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione

3. trasportando sui sedili posteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione

4. trasportando un carico di persone per una massa complessiva superiore al valore massimo indicato nella carta di circolazione. Si dà atto che le operazioni di peso sono state eseguite e annotate su separato verbale di accertamento, disponibile per la richiesta di accesso agli atti

Articolo 185 commi 4, 5 e 6

Divieto di scarico di residui organici

Dal veicolo suddetto, dotato di impianto interno di raccolta, scaricava direttamente sulla strada e al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario:

residui organici - acque chiare e luride.

NOTE

ll comma 4 dell’art. 185 vieta lo scarico dalle autocaravan dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

Il divieto è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, come gli autobus da granturismo.

La sosta dell’autocaravan sulla sede stradale, dove consentita, è regolare e non costituisce campeggio, attendamento e simili quando il veicolo poggia esclusivamente sulle ruote, non emette deflussi propri diversi del propulsore meccanico e non occupa una superficie maggiore del proprio ingombro. L’art. 20, comma 4, del codice prevede la rimozione degli eventuali sostegni e ingombri. In queste ipotesi potrebbero essere integrate violazioni a normative regionali e locali.

La presente violazione può concorrere con quella dell’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che vieta l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. Se l’azione determina in concreto l’insudiciamento, l’imbratta- mento o l’insozzamento della strada, si ritiene possa trovare applicazione in concorso la violazione dell’articolo 15, che attiene alla tutela del patrimonio stradale.

Articolo 20 commi 1, 4 e 5

Divieto assoluto di occupazione della sede stradale su strade di tipologia A, B, C e D Le occupazioni alle quali fa riferimento l’articolo 185 del codice della strada, mediante autocaravan e strutture esterne a questi, vanno ricondotte all’articolo 20 del codice della strada.

Articolo 72 comma 13

Circolare senza i prescritti dispositivi.

In particolare, se la parte del complesso veicolare trainata rende inefficaci i dispositivi retrovisori laterali del veicolo motrice, devono essere collocati due retrovisori esterni aggiuntivi (uno a destra ed uno a sinistra) in modo tale da essere regolabili, asportabili e che non sporgano per più di 20 centimetri dalla sagoma più ingombrante del complesso veicolare

Articolo 63 commi 2 e 5

Traino irregolare mediante autoveicoli

Il veicolo trainato superava, rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione:

- la massa trainabile -la larghezza- la lunghezza

Art. 116 comma 15

Titolare di patente:

1. B conduce complesso veicolare per il quale occorre: - B 96 - BE

2. B 96 conduce complesso veicolare per il quale occorre BE

Con la patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e:

• rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg, oppure

• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 3.500 kg;

• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso > 3.500 kg ma <= 4.250 kg, a condizione di superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico.

Tale estensione dell’abilitazione della patente B è comprovata dall’apposizione del codice 96 sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.

PATENTE BE:

è richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg ma <= 3.500 kg.

Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.


Condividi articolo: