N. 00390/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: SHLITZER MARCO, VIGILANTE GIOVANNI, GAZZILLO ROSALBA, LIOTTI TIZIANA, DI STEFANO ANNA MARIA, ROCCO MARIA CAROLINA, FIORINO LUCIANA, ANSELMI ANNA, MARINO FRANCESCO, DE ANGELIS MARINA, BUONO FRANCESCO, COSTAGLIOLA FRANCESCO, CRECA ELENA, MONGATTI LILIANA, TENACE ALFREDO, CELENTANO ANNAMARIA, AMATO FRANCESCA, LIBRETTI GIUSEPPINA, ANTINOLFI ANNA, GIANNETTI PAOLA, VASSALLO LAURA, TARTAGLIA RAFFAELE, GUARINO MASSIMO, MELLUCCI MASSIMO, IERVOLINO SALVATORE, CECI FRANCESCO, LANZUISE GIOVANNI, SOMMELLA ELENA, RUNFOLA GIUSEPPE NICOLA FABIO, BARLETTA ALESSANDRO, PIGNATARO FRANCESCA, SORRENTINO FRANCESCO, NAPOLITANO FRANCESCO, D’ANGELO LUCA, LEONE IGNAZIO, CERCHIONE FABIO, CRISCI GIULIO, COMITE GIOVANNA, BIANCO GIUSEPPE, GAMBARDELLA FRANCESCO, ATTISANI IRMA, QUARANTA VINCENZO, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Laura Romano e Tommaso Perpetua, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Napoli, alla Via Po, n. 1; contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Municipale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio; nei confronti di - GOFFREDI LUIGI, ADDATO FRANCESCO, OLIVIERI CARMELA, MOLEA LUISA, NARDELLI SILVIA, SORRENTINO PASQUALE, BRACCINI SANDRO, DEL GAUDIO GIANFRANCO, ROSSI ROSARIA, CESARELLI GIUSEPPINA, CAMPORA ANTONIO, CICCARELLI GLORIA, DEGNI CLARA, D’ALESSIO GIUSEPPE, ZACCA’ ALDO GIUSEPPE MARIO, MALINCONICO ASSUNTA, MARFE’ BRUNO, SALVATI RODRIGO, VOLPICELLI ROSANNA, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Alessandro Biamonte e con lo stesso elettivamente domiciliati; - LOMBARDI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuy e con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli, al Viale Gramsci, n. - SPALICE PASQUALE, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Italo Spagnuolo Vigorita e Gino Spagnuolo Vigorita - SIVO ROBERTA, SADILE RAFFAELLO, MUCCIARIELLO RAFFAELE, LOFFREDO LUIGI ENRICO, FRACASSO FABIO, rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Luisa Del Bene; - LA ROVERE MARIA ENRICA, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Imperlino; - VILLANO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Immacolata Ilardi; - DI MASO CORRADO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppina Soldovieri; - COPPOLA DOMENICA, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Parrella ed elettivamente domiciliata - TEDESCHI GIANFRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Manlio Romano ed elettivamente domiciliato - ALFANO ALDO, AIMONE ALDO, LIGUORO GIUSEPPE, RUGGIERO GERARDO, AJRALDI ALESSANDRO, VACCA MARIA LUISA, D’ESPOSITO NATALIA, CERILLO MARIANNA, GIANNELLI GIANLUCA, MASTELLONE ERNESTO, DE ROSA CARLO, LANGELLA ROSARIO, LOPEZ LUIGI, IMMACOLATA MARCELLA, SENATORE DOMENICO, FESTA RICCARDO, PISANELLO CARLO, CAMARDA GAETANO, VERGIANI MARIA, AMBROSIO ANTONANGELO, ATTADEMO GIOVANNI, AURINO GIULIO, CAVALLARO GENNARO, DI MAIO SALVATORE, DI MARINO ANTONMASSIMO, ESPOSITO ANDREA, FEDELE MARIA ROSARIA, GARGIULO MARIA ROSARIA, GIOVINE ASSUNTA, LOMBARDI GOFFREDO, MARTINELLI ENRICO, PANELLI EDUARDO, RODRIGUEZ CHIARA, SOMMA FRANCESCO, TARANTO BRUNO, STANCO GIUSEPPE, TEANO RICCARDO, UGRAMIN LUIGI, D’ANIELLO ANNA MARIA, PORTANOVA FLAVIA, non costituiti in giudizio; e con l'intervento di ad opponendum: De Rosa Carlo, Marsella Immacolata, Pisaniello Carlo, rappresentati e difesi dall’Avv. Alessandro Biamonte, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Duomo, n. 348; per l’annullamento - quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione n. 12 del 25.2.2009 avente ad oggetto "assunzione dell’impegno di spesa - esercizio provvisorio per la corresponsione degli emolumenti e relativi oneri accessori per la stipula di n. 16 contratti di dirigenti a tempo determinato", - della deliberazione di G.M. n. 426 del 22.2.2003 con cui la Giunta ha approvato il nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli, articolando la struttura organizzativa in direzioni centrali, dipartimenti e servizi, questi ultimi a loro volta distinti in interni ed autonomi; - della deliberazione di G.M. n. 739 dell’1.3.2007 con cui è stato adottato il modello organizzativo ed il regolamento di organizzazione della Municipalità; - della deliberazione n. 3657 del 27.7.2006 con cui la Giunta ha provveduto ad approvare gli indirizzi in ordine alla stipula dei contratti di dirigente a tempo determinato; - della deliberazione di Giunta Comunale n. 3636 del 20.11.2007 con cui sono stati disposti gli indirizzi in ordine alla stipula dei contratti a tempo determinato per i dirigenti delle Municipalità; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresi, per quanto di ragione: 1) i decreti prog. 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 111, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 112, tutti del 13.2.2009; 113 del 17.2.2009; 127 del 24.2.2009; 137 del 27.2.2009, successivamente conosciuti; 2) gli incarichi di dirigente nn:133, 134, 135,140, 165, 141, 215, 166,162,149,178,179, 126, 188, 127, 251, 129, 201, 673, 258, 181, 154,189, 185, 229, 131, 197, 175, 252 del 29.3.2007, recentemente conosciuti ed il successivo decreto di proroga n. 194 del 31.3.2009; 3) la nota n. 83/E del 6.2.2009 del Dipartimento Ragioneria Generale; 4) la deliberazione di Giunta Comunale n. 1480/08 sull’aggiornamento dell’assetto della struttura organizzativa ai sensi dell’art. 6 del regolamento di organizzazione, nonché di approvazione della nuova dotazione organica del Comune di Napoli riferita ai posti di dirigente; 5) il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli; - quanto ai motivi aggiunti notificati il 23-24-28-30-31.12.2009, 30-31.3.2010, 1-13.4.2010 e depositati il 22.10.2010: 1) dei decreti prog. n. 451, n. 462. n. 461, n. 464, n. 465, n. 472, n. 486, n. 488, n. 496, n. 497, n. 498, n. 502, n. 520, n. 523, n. 524, n. 526, n. 528, n. 530, n. 532, n. 533, n. 534, n. 535, n. 537, n. 538, n. 542, n. 551, n. 554, n. 566, tutti datati 31.7.2009 con cui il Comune di Napoli ha provveduto al conferimento di n. 28 incarichi dirigenziali per la durata di due anni ed autorizzatola stipula dei relativi contratti; 2) dei decreti prog. n. 456, n. 458, n. 466, n. 468, n. 469, n. 473, n. 474, n. 476, n. 477, n. 478, n. 480, n. 483, n. 484, n. 485, n. 489, n. 490, n. 491, n. 504, n. 508, n. 513, n. 515, n. 521, n. 522, n. 546, n. 547, n. 548, n. 557, n. 564, n. 565, tutti datati 31.7.2009, con cui il Comune di Napoli ha conferito per la durata di anni due n. 29 incarichi dirigenziali a soggetti i cui precedenti incarichi erano scaduti, ed autorizzato la stipula dei relativi contratti; 3) la deliberazione n. 1151 del 10.7.2009 con cui è stato approvato il P.E.G. per il 2009 di cui fa parte il P.D.O., a sua volta distinto in Piano Generale delle Azioni Strategiche e Piano Puntuale degli Obiettivi, nonché l’assegnazione delle risorse finanziarie ed umane. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti i motivi aggiunti in epigrafe; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dei controinteressati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle loro difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 il cons. Dr. Cernese - i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con ricorso notificato il 15-16.4.2009 e depositato il 14.5.2009 i soggetti in epigrafe indicati - dipendenti del Comune di Napoli con qualifica di funzionari di categoria D con contratto a tempo indeterminato da almeno 20 anni e con titoli di vario genere tutti idonei all’assunzione della qualifica dirigenziale, come si evince dalle buste paghe e dai curricula allegati - hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, unitamente agli atti prodromici (determinazione n. 12 del 25.2.2009 avente ad oggetto "assunzione dell’impegno di spesa - esercizio provvisorio per la corresponsione degli emolumenti e relativi oneri accessori per la stipula di n. 16 contratti di dirigenti a tempo determinato"; deliberazione di G.M. n. 426 del 22.2.2003 di approvazione del nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli; deliberazione di G.M. n. 739 dell’1.3.2007 di adozione del modello organizzativo e del regolamento di organizzazione della Municipalità; deliberazione n. 3657 del 27.7.2006 di approvazione degli indirizzi in ordine alla stipula dei contratti di dirigente a tempo determinato; deliberazione di Giunta Comunale n. 3636 del 20.11.2007 di indicazione degli indirizzi in ordine alla stipula dei contratti a tempo determinato per i dirigenti delle Municipalità) e successivi (deliberazione di Giunta Comunale n. 1480/08 sull’aggiornamento dell’assetto della struttura organizzativa ai sensi dell’art. 6 del regolamento di organizzazione, nonché di approvazione della nuova dotazione organica del Comune di Napoli riferita ai posti di dirigente; Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli), i decreti, a firma del Sindaco di Napoli, approvati dalla Giunta Comunale, con i quali è stata disposto il conferimento di incarichi dirigenziali a personale dipendente del Comune di Napoli ovvero a soggetti esterni. All’uopo gli interessati, preso atto che alcuni decreti di nomina erano stati disposti nei confronti di dipendenti interni, altri di dipendenti già dirigenti a tempo determinato, altri di dipendenti a tempo indeterminato, con decreti prorogati con provvedimento n. 56 del 29.3.2009 ed altri, ancora, a personale esterno all’organigramma del Comune, nonostante lo Statuto non preveda tale e non vi sia alcuna carenza di personale interno tale da legittimare il ricorso al reclutamento di soggetti esterni, ed, inoltre, che a nessuna delle nomine sarebbe stato allegato il seppur nominato curriculum vitae sulla base del quale si sarebbe dovuta fondare la valutazione determinante la nomina, hanno dedotto la violazione della normativa primaria e secondaria che, a loro dire, osterebbe alle modalità di reclutamento prescelte, pretermettendo in tal modo l’espletamento della procedura concorsuale pubblica imposta dall’art. 97 Cost. e dall’art. 110 del D.L. vo n. 267 del 2000. Preso atto che il Comune aveva provveduto al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali, in alcuni casi, individuati nell’epigrafe al punto 1), in favore di soggetti non destinatari di precedenti incarichi, in altri, indicati al punto 2), in favore di soggetti affidatari di precedenti incarichi conferiti intuitu personae, i ricorrenti, con motivi aggiunti in epigrafe, hanno impugnato anche tali atti. Si costituito in giudizio il Comune di Napoli, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso collettivo e, nel merito, sostenendo l’infondatezza del ricorso. Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati Goffredi Luigi, Addato Francesco, Olivieri Carmela, Molea Luisa, Nardelli Silvia, Sorrentino Pasquale, Braccini Sandro, Del Gaudio Gianfranco, Rossi Rosaria, Cesarelli Giuseppina, Campora Antonio, Ciccarelli Gloria, Degni Clara, D’Alessio Giuseppe, Zaccà Aldo Giuseppe Mario, Malinconico Assunta, Marfé Bruno, Salvati Rodrigo, Volpicelli Rosanna, Lombardi Alessandro, Spalice Pasquale, Sivo Roberta, Sadile Raffaello, Mucciariello Raffaele, Loffredo Luigi Enrico, Fracasso Fabio, La Rovere Maria Enrica, Villano Antonio, Di Maso Corrado, Coppola Domenica, Tedeschi Gianfranco, Volpicelli Rosanna, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrati, l’inammissibilità del ricorso, del quale nel merito, ne hanno sostenuta l’infondatezza. Sono intervenuti ad opponendum De Rosa Carlo, Marsella Immacolata, Pisaniello Carlo. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso ed i motivi aggiunti sono stati ritenuti in decisione. DIRITTO 1. Pregiudizialmente, anche in accoglimento dell’eccezione sul punto sollevata dal resistente Comune di Napoli e dai controinteressati costituiti in giudizio, il ricorso ed i motivi ad esso aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 2. Attraverso tali mezzi i ricorrenti invocano, ciascuno a vario titolo (che, in relazione a ciascuno di loro, qualora risultasse la giurisdizione di questo Tribunale, dovrebbe essere suscettibile di maggiore approfondimento, sotto il profilo della verifica della loro legittimazione ed interesse a ricorrere ed a conseguire l’annullamento degli atti impugnati, atteso che tale esito potrebbe non arrecare alla loro sfera giuridica alcun vantaggio diretto ed immediato), la indizione di un pubblico concorso da parte del Comune di Napoli per l’affidamento di incarichi dirigenziali, deducendo l’illegittimità di tutti gli atti impugnati, sia prodromici che consequenziali (ma senza tuttavia muovere specifiche censure nei loro confronti), con cui il predetto Comune, operando una scelta improntata a criteri di carattere fiduciario implicante - a loro dire - la rinuncia a reperire le persone professionalmente più idonee per soddisfare esigenze pubbliche, ha affidato ai controinteressati gli incarichi predetti. 3. Tuttavia la giurisdizione non si radica sic et simpliciter sulla domanda avanzata dai ricorrenti ed in base a quanto da loro auspicato e prospettato, ma tenendo conto della effettiva natura degli atti impugnati ed, ancor prima ed in maniera decisiva, con riferimento alla causa petendi della controversia (di cui gli atti impugnati ne rappresentano il primo indice rivelatore), in relazione al petitum azionato. Secondo il tradizionale e sempre attuale insegnamento della > |