N. 00177/2011REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 976 del 2010, proposto: dai signori Bonaventura Ferri, Fulvio Brezzo, Marco Fadda, Gaetano La Nave, Graziano Lena, Gianluigi Lombardi, Claudio Maestri, Costantino Mannone, Marco Milan, Luca Morandin, Roberto Mucelli, Claudio Murtas, Danilo Musiu, Francesco Paderi, Stefano Pegoraro, Massimiliano Roda, Pierluigi Soranzo, Luca Tezza, Antonio Cefola, Manlio Ciocca, Carmine Cristiano, Domenico D'Onofrio, Raffaele Danzi, Giuseppe De Salvo, Vito Di Benedetto, Luigi Donnarumma, Davide Esposito, Pasquale Ielo, Francesco Impellizzeri, Lucio Landinetti, Gaetano Longo, Francesco Lopez, Gian Mario Maccioni, Gabriele Malorzo, Salvatore Massadoro, Raffaele Mattiacci, Salvatore Messina, Antonino Miroddi, Peppino Muccitto, Antonio Narciso, Lucio Orlando, Nunzio Peditto, Francesco Pesare, Antonio Picariello, Antonio Ragozzino, Giuseppe Scarpino, Massimo Andrea Urzì, Marco Venturini, Michele Vitone, rappresentati e difesi dagli Avvocati Francesca Terzi e Francesco Terzi, con domicilio eletto presso Studio Legale Francesco Terzi in Roma, via del Circo Massimo, n. 9; contro Giancarlo Fabrizi, Fabrizio Scalambretti, Giuseppe Sorge, Massimo Nardelli, Sandro Marabitti, Lamberto Marabitti, Claudio Pozzati, Marco Lupaccini, Alessandro Molinari, Giuseppe Vitolla, rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Brigato, con domicilio eletto presso Marco Brigato in Roma, via Seneca, n. 37; Mario Mozzetta, Federico Cagnola, Dario Di Falco; nei confronti di Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; sul ricorso numero di registro generale 982 del 2010, proposto: dai signori Maurizio Di Giamberardino, Paolo Celi, Paolo Efrati, Maurizio Pelagaggi, Alessandro Pinti, Paolo Peperoni, Claudio Pittueo, Sergio Primavera, Davide Tomaselli, Ferruccio Esibini, Mauro Faiella, Antonello Ferranti, Roberto Malorzo, Marco Maschietto, Mauro Mazzetti, Mirco Montani, Giovanni Quaranta, Michele Dottori, Giulio Panseri, Paolo Panseri, Fabio Riso, Roberto Moncastelli, Stefano Pasi, Roberto Rizzieri, Enrico Nannini, Lorenzo Facibene, Mauro Ferretti, Fabio Corona, Luigino Tossici, Marco D'Orazio, Luca D'Onofrio, Gianni Di Giuseppe, Gianluca D'Intino, Flavio Di Muzio, Antonino D'Ortona, Emidio Di Lorenzo, Carmine Ruggieri, Vincenzino Di Luigi, Angelo Privitera, Salvatore Milazzo, Giovanni Di Miceli, Paolo Festa, Claudio Di Francesco, Oscar Luca Fiana, Stefano Iacopucci, Stefano Tavani, rappresentati e difesi dall'Avvocato. Vittorio Biagetti, con domicilio eletto presso Vittorio Biagetti in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 35; contro Giancarlo Fabrizi, Marco Lupaccini, Lamberto Marabitti, Sandro Marabitti, Alessandro Molinari, Massimo Nardelli, Claudio Pozzati, Fabrizio Scalambretti, Giuseppe Sorge, Giuseppe Vitolla, rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Brigato, con domicilio eletto presso Marco Brigato in Roma, via Seneca, 37; Federico Cagnola, Dario Di Falco, Mario Mozzetta; nei confronti di Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2010, proposto: dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Claudio Maestri, Giuseppe Malatesta, Giulio Panseri, Giovanni Berra, Gian Mario Maccioni, Bruno Panero, Francesco Lopez, Pietro Di Liberto, Pier Marco Meluzzi, Massimo Vezzosi, Fabio Dell'Acqua; Giancarlo Fabrizi, Fabrizio Scalambretti, Giuseppe Sorge, Massimo Nardelli, Sandro Marabitti, Lamberto Marabitti, Claudio Pozzati, Marco Lupaccini, Alessandro Molinari, Giuseppe Vitolla, rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Brigato, con domicilio eletto presso Marco Brigato in Roma, via Seneca, 37; nei confronti di Maurizio Di Giamberardino; sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2010, proposto: dai signori Roberto Masi, Domenico Pappalardo, Bruno Panero, Fabio Papa, rappresentati e difesi dagli Avvocati Domenico Iaria e Gabriella Mattioli, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; contro Giancarlo Fabrizi, Fabrizio Scalambretti, Giuseppe Sorge, Massimo Nardelli, Sandro Marabitti, Lamberto Marabitti, Claudio Pozzati, Marco Lupaccini, Alessandro Molinari, Giuseppe Vitolla, rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Brigato, con domicilio eletto presso Marco Brigato in Roma, via Seneca, 37; Dario Di Falco, Mario Mozzetta, Federico Cagnola; nei confronti di Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Maurizio Di Giambernardino; sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2010, proposto: dai signori Maurizio Sonnati, Luca Bellosi, Armando Gabriele Discepolo, Andrea Magagnoli, Luca Nanni, Andrea Angelini, Stefano Angelini, Paolo Bambi, Maurizio Mordini, Roberto Perilli, Stefano Primigalli, Leonardo Ravalli, Fabio Ulivelli, Stefano Valoriani, Sergio Figoli, Angelo Vietina, Stefano Cipriani, David Doria, Mirco Martelli, Marco Rosellini, Riccardo Tosoni, Maurizio Tarabella, Giovanni Malagoli, Daniele Casini, Gabriele Innocenti, Alessandro Melani, Aldo Michelini, Massimo Vezzosi, Donato Lavella, rappresentati e difesi dagli Avvocati Domenico Iaria e Gabriella Mattioli, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona Iaria Domenico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; contro Giancarlo Fabrizi, Fabrizio Scalambretti, Giuseppe Sorge, Massimo Nardelli, Sandro Marabitti, Lamberto Marabitti, Claudio Pozzati, Marco Lupaccini, Alessandro Molinari, Giuseppe Vitolla, rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Brigato, con domicilio eletto presso Marco Brigato in Roma, via Seneca, 37; Dario Di Falco, Mario Mozzetta, Federico Cagnola; nei confronti di Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12 Maurizio Di Giambernardino; sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2010, proposto: dai signori Antonio Martire, rappresentato e difeso dagli avv. Giangiacomo Bausone, Olindo Cazzolla, con domicilio eletto presso Giangiacomo Bausone in Roma, via Val Pellice, 51; Paolo Marchesoni, Alessandro Orlandi, Franco Rubinetto, Alessandro Zanetti, Daniele Musolino, Andrea Zandigiacomi, Francesco Solaro, Tito Cerri, Marco Micheletti, Flavio Mezzolani, Maurizio Fattori, Bruno Di Silvestre, Antonello Livelli, Mauro Silvestri, Pietro Di Liberto, Giorgio Manzini, Pietro Bitetti, Mauro Ballarin, Danilo Temperini, Fabio Pulcinelli, Walter Bonamico, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giangiacomo Bausone, con domicilio eletto presso Giangiacomo Bausone in Roma, via Val Pellice, 51; Ennio Moressa, Lucio Marchetti; contro Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Giancarlo Fabrizi, Marco Lupaccini, Lamberto Marabitti, Sandro Marabitti, Alessandro Molinari, Massimo Nardelli, Claudio Pozzati, Fabrizio Scalambretti, Giuseppe Sorge, Giuseppe Vitolla, rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Brigato, con domicilio eletto presso Marco Brigato in Roma, via Seneca, 37; Federico Cagnola, Dario Di Falco, Mario Mozzetta; per la riforma quanto al ricorso n. 976 del 2010: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I-bis, n. 11303/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO INTERNO PER COPERTURA DEL 40 PER CENTO DEI POSTI DISPONIBILI DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF.; quanto al ricorso n. 982 del 2010: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I-bis, n. 11303/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO INTERNO PER COPERTURA DEL 40 PER CENTO DEI POSTI DISPONIBILI DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF.; quanto al ricorso n. 1246 del 2010: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I-bis, n. 11303/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO INTERNO PER COPERTURA DEL 40 PER CENTO DEI POSTI DISPONIBILI DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF.; quanto al ricorso n. 1347 del 2010: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I-bis, n. 11303/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO INTERNO PER COPERTURA DEL 40 PER CENTO DEI POSTI DISPONIBILI DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF.; quanto al ricorso n. 1349 del 2010: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I-bis, n. 11303/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO INTERNO PER COPERTURA DEL 40 PER CENTO DEI POSTI DISPONIBILI DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF.; quanto al ricorso n. 1600 del 2010: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I-bis, n. 11303/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO INTERNO PER COPERTURA DEL 40 PER CENTO DEI POSTI DISPONIBILI DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF. Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giancarlo Fabrizi e di Fabrizio Scalambretti e di Giuseppe Sorge e di Massimo Nardelli e di Sandro Marabitti e di Lamberto Marabitti e di Claudio Pozzati e di Marco Lupaccini e di Alessandro Molinari e di Giuseppe Vitolla e del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Giancarlo Fabrizi e del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Marco Lupaccini e di Lamberto Marabitti e di Sandro Marabitti e di Alessandro Molinari e di Massimo Nardelli e di Claudio Pozzati e di Fabrizio Scalambretti e di Giuseppe Sorge e di Giuseppe Vitolla e di Giancarlo Fabrizi e di Fabrizio Scalambretti e di Giuseppe Sorge e di Massimo Nardelli e di Sandro Marabitti e di Lamberto Marabitti e di Claudio Pozzati e di Marco Lupaccini e di Alessandro Molinari e di Giuseppe Vitolla e di Giancarlo Fabrizi e di Fabrizio Scalambretti e di Giuseppe Sorge e di Massimo Nardelli e di Sandro Marabitti e di Lamberto Marabitti e di Claudio Pozzati e di Marco Lupaccini e di Alessandro Molinari e di Giuseppe Vitolla e del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Giancarlo Fabrizi e di Fabrizio Scalambretti e di Giuseppe Sorge e di Massimo Nardelli e di Sandro Marabitti e di Lamberto Marabitti e di Claudio Pozzati e di Marco Lupaccini e di Alessandro Molinari e di Giuseppe Vitolla e del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Ministero dell'Interno e di Giancarlo Fabrizi e di Marco Lupaccini e di Lamberto Marabitti e di Sandro Marabitti e di Alessandro Molinari e di Massimo Nardelli e di Claudio Pozzati e di Fabrizio Scalambretti e di Giuseppe Sorge e di Giuseppe Vitolla; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Consigliere Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato dello Stato De Felice, nonché gli avvocati Francesco Terzi, Brigato, Biagetti, Innocentini per delega dell’avvocato Iaria e Bausone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Gli altri appellanti in epigrafe indicati hanno partecipato al concorso indetto dal Ministero dell’interno con decreto n. 2230 del 15 maggio 2008 per la copertura del quaranta per cento dei posti disponibili nella qualifica di capo squadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il concorso era stato indetto in base alle previsioni di cui al d.m. 12 ottobre 2007, n. 236 (Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei capi squadra e dei capo reparto del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). L’art. 3, comma 6, del detto d.m. n. 236 del 2007 dispone: "l’esame consta in una prova scritta a contenuto tencico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso". L’art. 4, primo comma, del bando di concorso dispone: "l’esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate successivamente". Con successive circolari in data 19 agosto e 8 settembre 2008 il Ministero dell’interno ha provveduto a comunicare le materie oggetto delle prove scritte e a fissare il calendario delle prove d’esame. Il verbale della Commissione relativo alle operazioni svolte in data 7 ottobre 2008, prodromiche allo svolgimento della prova scritta riporta testualmente che "la Commissione ha proceduto a generare (…) la scheda-domande che, unitamente alle due non estratte nella precedente seduta, è stata sottoposta ai candidati nell’odierna prova. Dopo una verifica meramente formale della scheda elaborata, la stessa è stata posta in busta sigillata, timbrata e siglata e portata, a cura della stessa Commissione, all’Istituto Superiore Antincendi dove si è proceduto alla fotocopiatura (…) di n. 400 questionari e alla conseguente collocazione, al pari delle altre schede residuare dalla precedente seduta d’esame, in appositi contenitori, sigillati, timbrati e siglati dal Presidente al fine di garantirne l’integrità, riportanti rispettivamente le lettere ‘A’, ‘B’, ‘C’. Al termine delle suddette attività, la Commissione ha proceduto a riporre gli originali delle schede-domande, unitamente alla scheda correttore, in tre buste sigillate, timbrate e siglate e anch’esse individuate dalle lettere ‘A’, ‘B’, ‘C’ depositando poi le stesse nel locale blindato sino all’ora di inizio della prova. Tali schede sono state successivamente esibite ai candidati per la scelta del questionario oggetto d’esame" All’esito dello svolgimento delle prove concorsuali, gli odierni appellanti risultavano utilmente posizionati nella graduatoria di merito e venivano ammessi al corso di formazione professionale prodromico all’attribuzione delle nuove funzioni. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (n. R.G. 635/2009), i signori Fabrizi, Scalambretti, Sorge, Nardelli, Maabitti, Pozzatti, Lupaccini, Molinari, Vitolla Canola, Di Falco e Mozzetta lamentavano sotto diversi profili l’illegittimità della procedura e chiedevano l’annullamento della graduatoria. Con ordinanza n. 2719 del 18 giugno 2009, il Tribunale amministrativo respingeva l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, osservando "che non ricorrono nella fattispecie i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto non risulta impugnato né il bando di concorso, né le circolari richiamate, né il regolamento che disciplina i concorsi, ma solo la graduatoria, sicché, le censure sostanzialmente dirette avverso tali atti presentano profili di inammissibilità, mentre le altre contestazioni avanzate, attesa la complessità delle stesse e della vicenda nel suo complesso, non si prestano ad essere apprezzate in sede cautelare". Nelle more del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti svolgevano il corso di formazione propedeutico all’inquadramento nella nuova qualifica, all’esito del quale veniva stilata la graduatoria finale, approvata con decreto ministeriale in data 10 luglio 2009 e pubblicata in data 23 ottobre 2009. Con atto depositato in data 5 ottobre 2009 i ricorrenti in primo grado chiedevano la revoca dell’ordinanza n. 2719/2009, perché fondata su un errore di fatto revocatorio (rilevante ai fini di cui all’art. 395 Cod.. proc. civ.), in quanto – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, con notazione determinante ai fini dell’adozione della decisione cautelare – essi avevano ritualmente impugnato il bando di concorso e le circolari che ne avevano regolato in dettaglio le modalità di svolgimento. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale così provvedeva: - quanto al giudizio rescindente, ravvisava l’esistenza di un errore di fatto revocatorio (risultato determinante ai fini dell’adozione della pronuncia cautelare), atteso che l’esame del ricorso introduttivo aveva reso evidente che l’impugnativa era rivolta anche contro il bando di concorso e le circolari regolative della procedura; - quanto al giudizio rescissorio, riteneva che la pronuncia conseguente da adottare non fosse limitata al solo esame dell’istanza cautelare, sussistendo i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 4 e 9 l. 21 luglio 2000, n. 205. Nel merito, il Tribunale amministrativo riteneva sussistenti > |