Le sentenze del giorno
Codice della Strada
Limitazione traffico mezzi pesanti
TAR LOMBARDIA sentenza 887/2006
Autore:infocds.it

L'ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti deve essere adeguatamente motivata, diversamente è da ritenersi illegittima ed il Comune risponde dei danni

 
TAR LOMBARDIA sentenza 887/2006
SU RICORSO N. 486 DEL 1998 r.g. proposto da
ALBERTO BREGA
MATILDE VIGANI
PIETRO DUCI
MASSIMO CASATI
tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Linzola e da ritenersi domiciliati ai fini del presente giudizio presso la Segreteria del T.A.R. in Brescia, via Malta n. 12
contro
COMUNE DI FORESTO SPARSO
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Daminelli ed Enrico Codignola e presso quest’ultimo domiciliato in Brescia, via Romanino n. 16
EDILSBANCAMENTI s.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Gardin e Antonio Roberti e presso il primo elettivamente domiciliata in Brescia, via XX Settembre n. 38/a
per l’annullamento
- delle ordinanze n. 368 del 30/1/1998 e 369 del 13/3/1998 con le quali è stato istituito il divieto di transito a tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 33 tonnellate;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foresto Sparso e della controinteressata;
Vista la rinuncia al ricorso della sig.ra Matilde Vigani, depositata il 6/7/1999;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato come relatore, all’udienza del 9 giugno 2006, la dott.ssa Federica Tondin;
Uditi, altresì, i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
1. I ricorrenti, residenti in via Cagnoni a Foresto Sparso, impugnano le ordinanze in epigrafe indicate con cui il Sindaco ha istituito il divieto di transito con mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 33 tonnellate nelle strade di cui all’elenco ad essa allegato.
Essi premettono che già nel 1981, “constatata la situazione di disagio e pericolo venutasi a creare”, era stato vietato il transito di autocarri pesanti di peso complessivo superiore a 35 quintali. Nel luglio del 1997, a seguito di una segnalazione della locale Polizia municipale, che evidenziava che la controinteressata stava eseguendo dei lavori di sbancamento terra nel vicino Comune di Adrara passando per il Comune di Foresto Sparso con autocarri del peso di 420 quintali, il Sindaco adottava una nuova ordinanza con cui imponeva il divieto di transito agli automezzi del peso superiore alle 6,5 tonnellate.
Il 10/9/1997 il tecnico incaricato dal Comune, ing. Valtulini, effettuava un nuovo sopralluogo nell’abitazione di uno dei ricorrenti, il sig. Duci, depositando la propria relazione il successivo 18/9/1997; da essa emerge che non esistevano, al momento, pericoli per l’edificio né era sostenibile che l’ulteriore transito potesse provocare ulteriori danni allo stesso; il tecnico, comunque, riteneva che a “titolo cautelativo” fosse da limitare il passaggio di mezzi di peso superiore ai 300 quintali.
Presenziava al sopralluogo anche il tecnico di parte, ing. Sora, che pur riconoscendo che “il ridotto numero delle fessurazioni ed il loro limitato spessore sono tali da poter escludere che possa essere imminentemente pregiudicata la staticità dell’immobile”, concludeva ritenendo “discutibile” la soluzione di limitare il transito agli autocarri al di sotto dei tre assi con 350 quintali a pieno carico o di limitarne la frequenza di passaggio.
A seguito di nuove rimostranze dei cittadini, venne infine affidato all’ing. Frassoni l’incarico di effettuare un nuovo sopralluogo. Da tale ultima relazione emerge che le vibrazioni del traffico non possono essere considerate causa diretta dei danni dell’edificio del sig. Duci e che tuttavia essi potrebbero essere spiegati in relazione ai fenomeni di assestamento della sede stradale, fenomeni frequenti “nelle strade a traffico pesante” che “comportano sia cedimenti differenziali del terreno sia un incremento delle spinte nei relativi manufatti di sostegno”.
Il tecnico concludeva consigliando di non superare la soglia di 30 tonnellate “per risolvere i problemi all’edificio”.
In seguito a tali relazioni il Sindaco del Comune resistente adottava l’ordinanza impugnata, con cui viene vietato il transito ai veicoli del peso superiore alle 33 tonnellate.
Avverso tale atto sono proposti i seguenti motivi di ricorso:
violazione dell’art. 6, comma 4 lettera b), e 7 del d. lgs. n. 285 del 1992, eccesso di potere per difetto di ponderazione e mancata considerazione degli interessi pubblici preminenti;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e difetto di ponderazione.
2. Con ordinanza n. 412/1998 veniva accolta la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.
3. All’udienza del 9 giugno 2006 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
4. Il Collegio deve dare preliminarmente atto della rinuncia al ricorso effettuata dalla ricorrente Matilde Vigani nelle forme di cui all’art 46 del R.d. 642/1907 (mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte notificata alle controparti).
5. occorre, poi, esaminare l’eccezione del Comune resistente secondo cui sarebbe cessata la materia del contendere, in quanto, a seguito della sospensione cautelare del provvedimento impugnato, non è stata emanata alcuna nuova ordinanza in materia, ritenendosi ancora vigente l’ordinanza del luglio 1997.
L’eccezione è infondata.
Nel >

Note: il Tar, nel decidere sulla legittimità di un'ordinanza di limitazione ai mezzi pesanti, tiene conto anche della relazione della polizia municipale
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caso in cui il g.a. abbia sospeso, in sede cautelare, gli effetti di un provvedimento non è configurabile l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere, atteso che l'applicazione non spontanea dell'atto precedentemente disciplinante la materia oggetto del provvedimento sospeso non comporta la revoca di tale ultimo atto ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Risulta incontroverso che via Cagnoni, in considerazione della larghezza limitata della sede stradale, dell’assenza di marciapiede per il passaggio pedonale, dello stretto raggio di curvatura del tornante, della pendenza della sede stradale, sia inadeguata al passaggio di automezzi pesanti.
Diverse sono, però, le posizioni dell’amministrazione comunale e dei ricorrenti in ordine ai limiti di peso oltre i quali il transito dei predetti automezzi deve essere vietato.
I ricorrenti hanno depositato in giudizio una propria relazione tecnica, nelle cui conclusioni il perito ritiene congruo alle caratteristiche del sito il limite imposto con l’ordinanza sindacale del 1981.
L’amministrazione comunale ha, sul punto, adottato tre diverse posizioni: nel 1981 ha vietato il transito ai veicoli di peso superiore ai 35 quintali, nel 1997 ha innalzato il limite a 6,5 tonnellate e nel 1998 l’ha infine portato a 33 tonnellate.
L’individuazione di tale ultimo limite, effettuata con il provvedimento impugnato, è però a parere del Collegio affetta dal duplice vizio del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione (secondo e terzo motivo di ricorso).
Quanto al primo profilo, va rilevato che il Sindaco, a fronte delle segnalazioni della Polizia municipale e delle lamentele dei cittadini, si è avvalso della collaborazione di tecnici, che hanno effettuato più sopralluoghi nella sola abitazione del ricorrente sig. Ducci.
L’istruttoria, quindi, si è limitata all’indagine sulla sussistenza di un rapporto di causalità tra i danni che tale edificio presenta e il transito di automezzi pesanti e non ha riguardato in alcun modo gli ulteriori elementi di fatto rilevanti, elementi evidenziati tanto alla Polizia Municipale quanto dai cittadini interessati.
Nel rapporto del 29/2/1996 la Polizia Municipale ha evidenziato che il passaggio di automezzi di circa 420 quintali causava: usura e danneggiamento del manto stradale, usura delle tubature dell’acquedotto, usura e rottura del collettore fognari, disagio per gli abitanti della zona.
In tale situazione, ed in presenza di una ordinanza del 1981, che nella medesima zona limitava il transito ai veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, non è stata effettuata alcuna indagine né ai fini di valutare i problemi per l’incolumità pubblica (sicurezza dei pedoni e dei proprietari frontisti in una stretta strada di montagna, senza marciapiede, in prossimità di un tornante), né ai fini di valutare l’impatto del traffico dei mezzi pesanti sugli altri edifici limitrofi.
Oltre a ciò, va considerato che l’ordinanza impugnata ha stabilito un limite di peso superiore addirittura a quello individuato dal perito incaricato del sopralluogo.
Come riportato nella parte in fatto, la relazione dell’ing. Valtulini del 18/9/1997 consigliava, a titolo cautelativo, di limitare il traffico a veicoli di peso non superiore a 300 quintali, la relazione Frassoni del 15/1/1998 consigliava, nell’impossibilità di fornire a priori “un valore soglia di carico” di non superare il valore di 30 tonnellate.
A fronte di tali risultanze (e a prescindere dalla relazione tecnica di parte depositata in giudizio dai ricorrenti, al momento non nota) il Sindaco ha, senza motivazione alcuna, ritenuto di fissare il limite di peso in 33 tonnellate.
L’innalzamento della soglia individuata dal tecnico incaricato, se pur astrattamente possibile, avrebbe comunque dovuto essere sorretto da adeguata motivazione, nel caso di specie insussistente.
Per questi motivi il ricorso è fondato.
6. Il Comune resistente deve rifondere le spese di lite, come per legge, a tutti i ricorrenti, eccettuata la rinunciante sig.ra Matilde Vigani; sussistono invece giusti motivi per la compensazione integrale delle spese nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato così provvede:
dichiara la rinuncia al ricorso della sig.ra Matilde Vigani;
accoglie il ricorso nei confronti delle altre parti;
compensa le spese nei confronti della controinteressata;
condanna il Comune di Foresto Sparso al pagamento, in favore dei sig.ri Alberto Brega, Pietro Duci, Massimo Casati, delle spese processuali che vengono liquidate complessivamente in euro 4.100.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, il 9 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Francesco Mariuzzo - Presidente
Federica Tondin - Referendario estensore
Stefano Mielli - Referendario




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