Codice della strada
COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Municipale
Il primo comma dell'art. 189 stabilisce che l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

 
Il primo comma dell'art. 189 stabilisce che l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Il soggetto su cui incombono gli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza non è quindi “il conducente” ma “l'utente della strada” e pertanto il novero dei soggetti qualificati a commettere questi reati è piuttosto ampio, potendovi annoverare anche i pedoni e i passeggeri dei veicoli.

La norma impone due obblighi ben distinti:

1. fermarsi;

2. prestare assistenza alle persone ferite.

L'obbligo di fermarsi ha come scopo non solo quello di prestare opera di soccorso alle persone che eventualmente abbiano subito lesioni alla persona, ma anche quello di consentire l'immediata identificazione delle persone coinvolte nel sinistro al fine del tempestivo svolgimento delle indagini per l’accertamento delle responsabilità.

Il precetto che impone di fermarsi, date le finalità, non deve essere inteso come un obbligo che si esaurisce in una fermata momentanea; infatti il reato grava anche sull'utente della strada che dopo l'incidente si sia fermato per brevi istanti e poi si sia dileguato.

Occorre anche precisare che, ai fini della sussistenza dell’obbligo, il nuovo codice della strada ha precisato che sussiste qualora si verifichino due precise condizioni:

• sia accaduto un incidente stradale (il che avviene tutte le volte che rimangono coinvolti veicoli o persone e l’evento può essere ricollegabile ad un comportamento tenuto da un qualsivoglia utente delle strada);

• l'incidente sia comunque ricollegabile ad un comportamento tenuto dal soggetto cui incombe l'obbligo di fermarsi.

L'obbligo di fermarsi sorge ogni qualvolta si sia verificato un incidente stradale indipendentemente che da esso siano derivati danni alle persone.

I due obblighi di cui si parla sono da considerarsi tra loro del tutto autonomi ed indipendenti, anche se tra gli stessi vi è, senza dubbio, una certa correlazione, tant’è che il primo (fermarsi) viene imposto anche in funzione del secondo (prestare assistenza ai feriti).

Ai fini invece della sussistenza del reato è invece irrilevante sia la gravità delle lesioni riportate dalle persone, sia la presenza sul luogo del sinistro di altre persone che di fatto si prodighino nell'opera di soccorso.

La violazione dell'obbligo di fermarsi e quella dell'obbligo di prestare l'assistenza occorrente costituiscono due distinte ipotesi di violazione e, in caso di infrazione di entrambi i doveri, ricorre un caso di concorso materiale di reati.

L'obbligo di prestare assistenza ad una persona ferita è, ancor prima di un dovere giuridico, un obbligo morale, che si ispira al principio della solidarietà umana.

Proprio per tutelare interamente questo dovere etico di aiutare il prossimo nel momento del bisogno, il legislatore ha previsto anche un'altra norma che impone l'obbligo giuridico a tutti coloro che, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, devono prestare l'assistenza occorrente e darne immediato avviso all'autorità.

Questo obbligo di assistenza, previsto dall'art. 589 del codice penale, viene imposto alla generalità delle persone e non a soggetti determinati come nell'ipotesi dell'art. 189 del codice della strada. Queste due norme risultano differenti e la norma del codice stradale, pur tutelando l'identico fine di aiutare una persona ferita, prevede un reato proprio che può essere commesso solo dall'utente della strada che non presti assistenza ad una persona rimasta ferita in un incidente comunque ricollegabile al suo comportamento. Non è pertanto possibile il concorso dei due reati di omissione di soccorso previsti dal codice penale e dal codice della strada.

L'art. 189 prevede inoltre i seguenti obblighi:

• le persone (tutte) coinvolte in un incidente stradale devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, devono adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità;

• le persone (tutte) coinvolte in un incidente stradale con danno alle sole cose, devono, oltre a quanto detto nel punto precedente ed ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, nel rispetto delle norme dettate dall’art. 161 del codice della strada per i casi di ingombro della carreggiata;

• i conducenti devono fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicarle loro nei modi possibili. La norma pone l’obbligo a carico dei “conducenti” e, quindi, qualora l'inottemperanza fosse commessa da pedone o da altro utente della strada non sarebbe sanzionata.

Art. 189/6 C.d.S. ed il sinistro stradale con feriti


L’utente della strada, come già detto, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, nelle condizioni riportate a fianco, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.

Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Il conducente che si fermi e, occorrendo, >

Note:
Links:
Allegato: Comportamento incidente.pdf
presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni inerenti l’arresto facoltativo che resta, in questa ipotesi, precluso.

Art. 189/7 C.d.S. e l’obbligo di prestare assistenza ai feriti.


Chiunque, nelle condizioni riportate a fianco, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

NON E' REATO (si tratta di illecito amministrativo)

• omettere di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, non adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità;

• senza feriti omettere di evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161;

• omettere di fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili tali elementi;

• non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose.

DA RICORDARE


Aggravante per la fuga nel caso di lesioni colpose derivate da violazioni stradali (590, comma 3) o nei casi aggravati dall’ebbrezza o dall’alterazione.

Se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a 3 anni.

Omissione di soccorso e dolo eventuale

Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell’art. 189 c.d.s., comma 1, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. Per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità - o anche la semplice possibilità - che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi - Cassazione penale, sez. IV, sentenza 1 aprile 2014, n. 15040.

• Fuga ed omissione di soccorso

Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 c.d.s., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza, sicché le due ipotesi criminose possono materialmente concorrere. Non sussiste, quindi, violazione del divieto di un secondo giudizio qualora, giudicato taluno per il reato di fuga ed assolto per la ritenuta assenza dell’elemento psicologico, il medesimo soggetto venga poi sottoposto a nuovo procedimento per il reato di mancata assistenza, con riguardo alla condotta da lui posta in essere successivamente alla fuga, una volta messo a conoscenza dell’avvenuto investimento con possibile danno alle persone, di cui in precedenza non si era reso conto. Sez. IV, sent. n. 6306 del 15 gennaio 2008 (ud. del 15 gennaio 2008), G.C. (rv. 239038).

Necessità dolo in quanto delitto

Poiché l’art. 189 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede come delitto, e non più come contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo. Sez. IV, sent. n. 3836 dell’8 aprile 1995 (cc. del 6 dicembre 1994), Bellini (rv. 200814).

Omissione di soccorso

Perché possa affermarsi la responsabilità per il reato di cui all’art. 186, comma 6, del codice della strada, per inosservanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone, è necessario che venga accertata una lesione effettiva, più o meno grave, ma comunque pregiudizievole, dell’integrità psicofisica della persona. (Fattispecie in cui è stata escluso il reato essendosi l’infortunato rialzato subito senza farsi identificare e mancando ogni certificato medico attestante le eventuali lesioni subite). Sez. VI, sent. n. 5454 del 9 maggio 2000 (ud. dell’8 marzo 2000), Minutilla (rv 216729).


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