Procedure di polizia giudiziaria
FURTO IN CENTRO COMMERCIALE CON ARRESTO IN FLAGRANZA – CASO PRATICO
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Comandante Polizia Locale
Il caso La guardia giurata addetta al servizio di prevenzione dei furti segnala agli agenti di pattuglia la presenza di un uomo

 
Il caso

La guardia giurata addetta al servizio di prevenzione dei furti segnala agli agenti di pattuglia la presenza di un uomo che qualche istante prima aveva oltrepassato la barriera posta presso le casse, dopo essersi impossessato di un capo di abbigliamento sottratto dallo scaffale degli indumenti.

Per la precisione, la guardia riferiva di aver fermato il ladro mentre cercava di uscire, dopo che il medesimo aveva asportato mediante rottura la “placca antitaccheggio” posizionata sul capo di abbigliamento preventivamente all’esposizione alla vendita dell’indumento.

Gli agenti, prontamente intervenuti, procedevano all’arresto in flagranza.

L’arrestato veniva messo a disposizione del P.M. di turno che disponeva la sua conduzione in tribunale perché si procedesse con Giudizio Direttissimo.

Capo d’imputazione

Artt. 624-bis e 625 n. 2 c.p.

Perché si impossessava di una felpa esposta per la vendita sugli scaffali del pubblico esercizio “ …”, presso il reparto sito al piano terra dell’immobile di via … , … usando violenza sulle cose ovvero con rottura della “placca antitaccheggio” posta sul capo di abbigliamento di cui sopra allo scopo di prevenire il furto della merce medesima.

Fatto aggravato dall’uso della violenza sulle cose.

Commesso in … il …

Gli sviluppi in udienza di convalida

Il P.M. chiede al Giudice

• di volere disporre la convalida dell’arresto;

• di volere applicare la misura della custodia in carcere dell’arrestato, unica misura adeguata e proporzionata, rilevando tra l’altro che l’arrestato ha già riportato una condanna per il medesimo fatto, il mese precedente.

Il Difensore si oppone

• alla istanza di convalida dell’arresto

• all’applicazione di qualunque misura cautelare chiedendo di rimettere in libertà l’arrestato

La decisione del Giudice

Dispone con ordinanza:

1. di non convalidare l’arresto;

2. di non applicare alcuna misura cautelare.

La motivazione

• Il capo di abbigliamento (che si assume essere stato oggetto di appropriazione da parte del prevenuto) è stato restituito integro al responsabile in servizio presso l’esercizio;

• nulla si riferisce circa l’effettiva presenze della “placca antitaccheggio” asseritamente apposta sul capo, sul quale sarebbe >

Note:
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stata usata la violenza, atto strumentale al tentativo di appropriazione da parte dell’arrestato;

• non risulta in atti proposizione alcuna di Denuncia / Querela da parte della società;

• il fatto deve essere quindi qualificato come 624 c.p. “furto” (NON aggravato);

• manca la querela per la procedibilità.

La giurisprudenza in materia

Cassazione, sez. IV, 4 maggio 2007 n. 22505

In tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida ha il potere-dovere di considerare ogni circostanza coeva o successiva all’intervento della Polizia giudiziaria, cosicché, se anche attraverso fonti di conoscenza acquisite successivamente all’arresto è apprezzabile l’insussistenza di un fumus delicti, il giudice deve negare la convalida indipendentemente da quanto potesse risultare ex ante, altrimenti si priverebbe la persona arrestata ingiustamente della possibilità di fare valere il suo diritto alla eventuale riparazione ex art. 314 c.p.p. Rigetta, Gip Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30 dicembre 2005.

Cassazione, sez. II, 15 novembre 2012 n. 45909

In fase di convalida d’arresto, il vaglio a cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con una valutazione ex ante di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale. A ciò consegue che il giudice non può acquisire, ai fini della decisione, ulteriori informazioni, oltre a quelle che risultano dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni rese dalla persona arrestata, dai documenti prodotti dalle parti, essendogli sicuramente precluso di disporre l’audizione di testimoni.

Cassazione, sez. I, 19 giugno 1978 n. 15180

L’istituto della riserva di querela o “annuncio di querela” (rectius, “dichiarazione di voler proporre querela”) è bensì previsto dalla legge processuale ma solo nella fase degli Atti di polizia giudiziaria, quale condizione non già della procedibilità bensì dell’arresto in flagranza, onde, al di fuori di tale situazione una riserva di querela e atto giuridicamente irrilevante.

QUALE E' STATO L'ERRORE DELLA PATTUGLIA OPERANTE

Non avendo raccolto prove certe (sequestro) della placca antitaccheggio danneggiata e dichiartazioni del teste (guardia giurata), il reato è stato qualificato come furto semplice.

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