Procedimento amministrativo
PARERE ARAN 8783/2019: LAVORO GIORNALIERO OLTRE LE DIECI ORE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Autore: a cura di Domenico Giannetta - Comandante Polizia Municipale
La nuova regolamentazione si è modellata attorno alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 66/2003, che ha dato un assetto organico all’intera materia dell’orario di lavoro, garantendo un ampio spazio di intervento all’autonomia collettiva.


 
La nuova regolamentazione si è modellata attorno alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 66/2003, che ha dato un assetto organico all’intera materia dell’orario di lavoro, garantendo un ampio spazio di intervento all’autonomia collettiva.

L’art. 38, comma 6, del CCNL dcl 14.9.2000 si limita a fissare un limite massimo giornaliero alla durata della prestazione lavorativa resa dal dipendente. Infatti, questa norma stabilisce che essa, a qualunque titolo resa, sia come lavoro ordinario che come straordinario, non può superare il tetto massimo consentito di 10 ore giornaliere.

Tuttavia, l’inciso “di norma” contenuto nella clausola contrattuale, consente una certa elasticità nell’applicazione della stessa. Si tratta, quindi, in relazione ai singoli casi concreti determinatisi, di individuare le condizioni contingenti, e perciò eccezionali ed imprevedibili. In poche parole, queste condizioni consentono di giustificare e quindi richiedere anche una prestazione giornaliera di durata superiore alle 10 ore.

Ovviamente deve trattarsi di esigenze organizzative eccezionali e imprevedibili e in alcun modo deve tradursi in una regola di carattere ordinario.

Infine, questo orientamento deve comunque tenere conto della nozione di riposo giornaliero: ciò vale a dire che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Si tratta di un diritto che il legislatore ha previsto a tutela del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente.

Art. 38 - Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 >

Note:
Links:
Allegato: 2 - Parere Aran.pdf
del CCNL dell’1.4.1999.

2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL dell’1.4.1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.

4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilità.

5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

- al 15% per il lavoro straordinario diurno;

- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario

notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.

7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

8. La disciplina del presente articolo e del successivo art.39 integrano quella dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.


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