Procedimento amministrativo
SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA E DI SICUREZZA SUSSIDIARIA
Autore: a cura di Domenico Giannetta - Comandante Polizia Municipale
Con la Circolare prot.n. 557/PAS/U/017145/10089 D(1)REG del 16 dicembre 2019, il Ministero dell'Interno ha fornito informazioni di ordine generale relativamente alla disciplina dei servizi di vigilanza privata e di sicurezza sussidiaria.

 
Con la Circolare prot.n. 557/PAS/U/017145/10089 D(1)REG del 16 dicembre 2019, il Ministero dell'Interno ha fornito informazioni di ordine generale relativamente alla disciplina dei servizi di vigilanza privata e di sicurezza sussidiaria.

Con la citata Circolate il Ministero dell'Interno sancisce che il controllo del territorio e delle persone può essere esercitato solo dagli organi muniti delle qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e i comuni non possono affidare a istituti privati questo tipo di servizi.

Per quanto riguarda la scelta, perseguita da alcuni enti locali, di affidare a istituti di vigilanza questo tipo di servizio, il Viminale sottolinea in primis che:

 le disposizioni del TULPS e delle leggi di PS e delle altre normative correlate, in base alle quali è possibile autorizzare soggetti privati a svolgere compiti di vigilanza in favore di terzi, sono di carattere eccezionale e insuscettibili di interpretazioni di natura analogica;

 le stesse autorizzazioni rilasciate ai privati, quindi, sono vere e proprie “quasi concessioni”, cioè traslano su un privato facoltà e prerogative destinate a formare oggetto >

Note:
Links:
Allegato: 2 - Circolare Ministero Interno.pdf
di “monopolio statale”.

Quindi, in definitiva:  gli art. 133 e 134 del TULPS consentono ai soggetti privati di espletare servizi per la salvaguardia e custodia dei beni altrui e di svolgere prestazioni di sicurezza complementare e sussidiaria, ma ci sono precisi limiti al ventaglio di queste attività, il primo dei quali è quello per cui è precluso agli istituti di vigilanza e alle guardie giurate l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 256-bis comma 1 R.D. 635/1940);

 il personale giurato riveste unicamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138 comma 6 TULPS) e non compiere autonomamente operazioni che, comportando menomazioni o restrizioni della libertà altrui, possono essere effettuate solo da appartenenti alle Forze di Polizia in possesso delle qualifiche di ufficiale e agente di P.S. e P.G.;

 non possono essere conferiti a istituti di vigilanza privati compiti che assumano i contorni di una vera e propria attività di controllo del territorio. La prestazione di tali servizi, quindi, costituisce violazione dell'art. 134 TULPS, sanzionata a titolo di contravvenzione a mente del successivo art. 140.


Condividi articolo: