Procedimento amministrativo
FUOCHI ARTIFICIALI SECONDO IL REGOLAMENTO DEL TULPS
Autore: a cura di Domenico Giannetta - Comandante Polizia Municipale

 
L’art. 57 del TULPS prevede che senza la licenza, rilasciata da questa autorità, non possono essere sparati armi da fuoco né essere lanciati razzi, accendere fuochi d’artificio, innalzare aerostati con fiamme, o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione d essa.
L’art. 48 del TULPS prevede poi che chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica : chi chiede infatti la licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto su parere conforme di una apposita commissione tecnica provinciale (art.101 Regolamento di Esecuzione del TULPS).
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 559/C.25055 dell’11 gennaio 2001, in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell’accensione di fuochi artificiali, autorizzata ai sensi dell’art. 57 t.u.l.ps. , ha diramato precise disposizioni:
a) la licenza per l’accensione di fuochi artificiali può essere rilasciata a:
- un pirotecnico, cui è affidato l’allestimento e l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico che dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 del TULPS prevista per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini;
- un dipendente del pirotecnico in possesso di capacità tecnica ai sensi dell’art.101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS in caso di assenza o impedimento del pirotecnico;
- chiunque sia in possesso di capacità tecnica ai sensi dell’art.101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
b) il titolare della licenza di cui all’art. 57 TULPS può essere coadiuvato nell’allestimento e nell’esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica di cui all’art. 101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS, qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione di artifici;
c) la licenza di cui all’art. 57 del TULPS per l’accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dei siti e delle misure di sicurezza;
d) l’autorità locale di P.S. in base all’entità delle accensioni e del prevedibile afflusso di pubblico può valutare l’opportunità di richiedere il parere della Commissione Tecnica provinciale;
e) con licenza di cui all’art. 57 del TULPS possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell’allegato >

Note:
Links:
A del Regolamento di Esecuzione del TULPS e gli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti;
f) l’area di sparo ossia l’area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i lori eventuali mezzi di lancio, deve:
- essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, recintata;
- in ogni caso, essere interdetta all’accesso al pubblico;
- nell’area di sparo gli artifici devono essere disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali;
- nella zona di sicurezza ossia lo spazio posto tra l’area di sparo e la zona aperta al pubblico:
- non deve essere consentito l’accesso e la sosta al pubblico;
- deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
- può sostarvi personale preposto al soccorso pubblico;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture non devono essere abitate o frequentate durante lo spettacolo;
g) la distanza di sicurezza ossia la distanza fra area di sparo e la zona aperta al pubblico, varia:
- da 30 a 50 m per i fuochi a terra, fuochi destinati a funzionare al suolo con effetti che si propagano ad un’altezza massima di metri 20, con aperture di diametro di m. 12 e ridotti effetti sonori;
- da 100 a 200 metri per i fuochi aerei, fuochi destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto un determinata quota.

Comportamento : accendeva fuochi d’artificio in luogo abitato senza la licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza
Norma violata : art. 57, comma 1, del RD 18 giugno 1931, n. 773
Sanzione penale : ammenda fino a € 103,00 ai sensi dell’art.703 del codice penale
Autorità Competente : tribunale
Atti da redigere :
- Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose
- Verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore
- Comunicazione Notizia di Reato
- Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza

Comportamento : accendeva fuochi artificiali senza dimostrare la propria capacità tecnica
Norma violata : art. 48 del RD 18 giugno 1931, n. 773
Sanzione penale : arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 ai sensi dell’art. 48 del RD 18 giugno 1931, n. 773
Autorità competente : tribunale
Atti da redigere :
- Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose
- Verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore
- Comunicazione Notizia di Reato
- Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza

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