Pubblica amministrazione
PROCESSIONI RELIGIOSE SECONDO IL REGOLAMENTO DEL TULPS
Autore: a cura di Domenico Giannetta - Comandante Polizia Municipale

 
L’art. 25 del TULPS prevede che chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore che, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica può vietarle o può prescrivere l’osservanza di determinate modalità, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima .
L’avviso deve essere presentato per iscritto in doppio esemplare e per il disposto dell’art. 19 del Regolamento di Esecuzione del TULPS deve contenere:
1. le generalità e la firma dei promotori;
2. l’indicazione del giorno e dell’ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
3. l’indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
4. l’indicazione dell’itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
Unitamente all’avviso preventivo al questore i promotori possono richiedere >

Note:
Links:
il consenso scritto dell’autorità competente per percorrere vie o piazze ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.
Queste disposizioni però, come stabilito dall’art. 27 del TULPS, non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. Il Questore comunque può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
L’inottemperanza all’obbligo di preavviso al Questore costituisce un reato punito l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00. La Corte Costituzionale, con sentenza 8 del 18 marzo 1957, n. 45 (G.U. 23 marzo 1957, n. 77), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

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