Procedimento amministrativo
Scontrino Fiscale – Procedura Sanzionatoria
Autore: Domenico Giannetta – Comandante Polizia Locale
Gli obblighi tributari fra scontrino e ricevuta fiscale. A cura di D. Giannetta

 
Per la normativa italiana tutti coloro che non sono obbligati all’emissione della fattura devono rilasciare la ricevuta fiscale oppure lo scontrino fiscale. I soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, ossia i soggetti che si occupano di commercio al minuto ed attività assimilate (cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante ovvero prestazione di servizi in locali aperti al pubblico, quali alberghi, ristoranti, bar, parrucchieri, nonché falegnami ed altre categorie di artigiani che si pongono in rapporto immediato e diretto con il privato) non devono emettere fattura, a meno che questa non sia richiesta dal cliente; essi sono invece obbligati a documentare i corrispettivi percepiti nell’esercizio della propria attività attraverso due diversi documenti: lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale .
La scelta tra lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale è totalmente discrezionale e non è subordinata all’espletamento di specifiche formalità. In sostanza, il contribuente può, indifferentemente, avvalersi sia della ricevuta, sia dello scontrino ovvero di uno dei due documenti per una o più operazioni e dell’altro documento per le ulteriori operazioni.
Le modalità di emissione e le caratteristiche dello scontrino e della ricevuta fiscale sono state definite dal Decreto Ministero della Finanze del 30 marzo 1992.
I principali soggetti non obbligati all’emissione della fattura, se non richiesta preventivamente dal cliente, come indicati nell’art. 22 del DPR 633/72 sono :
-Commercianti con titolo abilitativo alla vendita al dettaglio;
-Artigiani che vendono beni di propria produzione presso i laboratori;
-Soggetti che forniscono prestazioni alberghiere; -Soggetti che forniscono prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande;
-Imprese che prestano servizi in locali aperti al pubblico; -Imprese che prestano servizi nell’abitazione dei clienti o in forma ambulante;
-Imprese che effettuano trasporti di persone, veicoli e bagagli al seguito;
-Istituti di credito per servizi di custodia di titoli e altri servizi;
-Soggetti che effettuano talune operazioni esenti (assicurazioni, finanziamenti, affitti e locazioni. Facendo un esempio : lo scontrino viene emesso dal pizzaiolo che vende la pizza (bene) nel proprio esercizio commerciale, la ricevuta viene emessa da una lavanderia alla consegna del capo lavato (servizio). Come linea generale (ma può essere derogata) lo scontrino viene emesso dagli esercizi commerciali per la vendita di beni, la ricevuta fiscale viene invece emessa dagli artigiani (o assimilabili) per la prestazione di un servizio.
Lo scontrino deve contenere:
-ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome;
-numero di partita Iva dell’esercente e ubicazione del punto vendita;
-dati contabili (corrispettivi, eventuali sub totali, eventuali rimborsi, totale dovuto, ecc.);
-data, ora di emissione, numero progressivo;
-logo tipo fiscale e numero di matricola del registratore. La ricevuta deve contenere numerazione progressiva attribuita dalla tipografia (è facoltativa la numerazione del contribuente che è comunque opportuna anche se l’indicazione del numero complessivo di ricevute rilasciate nell’anno non è più richiesta in dichiarazione annuale Iva), la data ed i seguenti elementi:
-ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome per le persone fisiche, domicilio fiscale, partita Iva, ubicazione dell’esercizio dove è svolta l’attività e di quello dove sono conservati i documenti previsti dal D.M. 30/03/1992, relativamente al soggetto emittente.
La Circolare Ministeriale 23/07/1993, n. 15 consente di non indicare, se è riportata correttamente la partita Iva, il domicilio fiscale dell’emittente in quanto elemento non pregiudizievole all’azione accertatrice;
-natura, qualità e quantità dei beni o servizi prestati; -corrispettivi dovuti comprensivi di Iva.
La ricevuta fiscale può avere dimensioni e forme diverse e contenere altri dati a seconda delle esigenze amministrative dell’utilizzatore.
La sanzione per la mancata emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali è contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471. Il comma 3 di tale articolo stabilisce che se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.
Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.
Con il D.L. 03/10/2006, n. 262, convertito in Legge 24/11/2006, n. 286 sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 471/1997 ed in particolare :
-Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 472/1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 472/1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi;
-La sospensione della licenza o dell’autorizzazione è disposta dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione;
-L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento della sospensioni della licenza o dell’autorizzazione è effettuata dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino fiscale non può essere inferiore a 516 euro.
Il contribuente, che riceve l'atto di contestazione con l'irrogazione della sanzione di 516 euro, può comunque aderire alla definizione agevolata, pagando, entro il termine previsto per presentare il ricorso, un importo pari a un quarto della sanzione irrogata, cioè 129 euro.
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 come modificato dalla Legge 24/11/2006, n. 286 pubblicata sul supplemento ordinario n. 223/L alla Gazzetta ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006, in vigore dal 29 novembre 2006, prevede, quale sanzione accessoria al mancato rilascio di tre scontrini o tre ricevute fiscali.
La chiusura scatta automaticamente alla terza infrazione rilevata. La chiusura è disposta dalla direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. Deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
La norma dispone che quando siano state contestate, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo >

Note: L’addio agli scontrini cartacei riguarda in particolare le imprese del settore del commercio, per le quali è prevista la possibilità di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione, con un’opzione che si rinnova ogni cinque anni. Resta comunque fermo, anche per l’esercente che si avvalga di questa opzione, l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
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di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un periodo da tre giorni a un mese.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione supera la somma di 50.000 euro, la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi. La sanzione della chiusura dell'esercizio è disposta anche nel caso in cui il contribuente che ha commesso la violazione definisce in via agevolata la sanzione principale (cioè definisce il verbale con il pagamento di un quarto della sanzione irrogata rinunciando a proporre ricorso).
Altra importantissima novità consiste nell'immediata esecutività del provvedimento di chiusura, in deroga alle norme generali in base alle quali le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Di conseguenza il ricorso contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sospende il calcolo delle tre omissioni in cinque anni e la sanzione della chiusura può scattare lo stesso, anche se si è fatto ricorso.
Lo Statuto dei diritti del contribuente, approvato con la Legge 27/07/2000, n. 212, all’art. 12 prevede una serie di garanzie e diritti a favore del contribuente nel caso in cui la sua attività sia sottoposta ad ispezioni e verifiche fiscali da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, tra cui rientrano anche i controlli sulla regolare emissione degli scontrini fiscali. Le principali disposizioni possono essere così sintetizzate : -gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività devono essere giustificati da esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo;
-l’attività di controllo deve svolgersi durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al regolare svolgimento dell’attività;
-il contribuente deve essere informato sui motivi e sulle conseguenze del controllo, sulle modalità di svolgimento, sui suoi diritti ed obblighi e sulla possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia;
-il contribuente può chiedere che il controllo dei documenti contabili si svolga nello stesso ufficio dei verificatori oppure presso chi lo assiste o lo rappresenta;
-il contribuente ha la facoltà di far verbalizzare le osservazioni e i rilievi propri e di colui che lo assiste; -i verificatori devono compiere le operazioni di verifica entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 giorni solo per esigenze motivate;
-il contribuente, a conclusione della verifica fiscale, può contestare di fronte al Garante del contribuente le modalità in cui questa è svolta;
-il contribuente, a chiusura della verifica fiscale e dopo il ricevimento della copia del processo verbale di constatazione, può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori competenti; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.
In buona sostanza il processo verbale di constatazione è un documento istruttorio nel quale viene formalizzato l’esito della verifica fiscale, in base al quale gli Uffici fiscali procedono ad emettere avvisi di rettifica, accertamento e/o irrogazione di sanzioni amministrative.
Ne deriva che il contribuente potrà impugnare l’avviso di accertamento e/o di rettifica che sarà emesso dal competente Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate e che ovviamente è stato originato dal processo verbale di constatazione. Da tutto ciò si evince che il verbale di constatazione deve essere rilasciato, ma non risultano norme che impediscano alla Guardia di Finanza di effettuare altri controlli prima di trenta giorni, in quanto il termine di trenta giorni si riferisce solo alla durata massima delle operazioni di controllo.
L’art. 33, comma 16, del D.L. 30/09/2003, n. 269 stabilisce che, a decorrere dal 2 ottobre 2003, è soppresso l’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale (da euro 51 a euro 1.032).
Il cliente che esce dall’esercizio commerciale senza ritirare lo scontrino ovvero che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze esibisce il documento con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello effettivo, non è più sanzionabile. Resta, però, la sanzionabilità della violazione a carico dell’esercente che avrebbe dovuto emettere lo scontrino. Tutta l’attività di accertamento si impernia sul fatto che sia stato emesso e rilasciato o meno lo scontrino.
Di fondamentale importanza sono quindi le dichiarazioni che il cliente rilascia a verbale ossia se lo scontrino gli è stato rilasciato e l’ha perso oppure non gli è stato rilasciato. Questi sono tutti elementi che possono essere utilizzati in sede di ricorso. Si tenga presente, però, che alla fine gli uffici delle entrate irrogano una sanzione di 516 euro che pagata entro i 60 giorni si riduce a 129 euro. Una somma, quindi, estremamente bassa per poter rendere conveniente il ricorso.
Le altre Forze di Polizia Nazionale e Locale non hanno il potere di contestare la violazione relativa all'omesso rilascio dello scontrino e/o ricevuta fiscale. La competenza è esclusiva della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 6, della Legge 26 gennaio 1983 n. 18).
Però si può segnalare l'infrazione, infatti, la Legge 30.12.1991, n. 413 ... omissis ... Art. 19 - [Modifiche agli art. 5, 8, 32, 36, 53, 69 del D.P.R. n. 600/1973] ... omissis ... d) nell'art. 36 è aggiunto, infine, il seguente comma: "I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".
Tra le novità del decreto legislativo del Governo sulla fatturazione elettronica approvato il 21/04/2015, oltre all’estensione della modalità telematica in via facoltativa anche alle transazioni fra privati, anche l’arrivo, a partire dal 2017, dello scontrino digitale, che sostituirà quello cartaceo lasciando al cliente la possibilità di chiedere la fattura.
L’addio agli scontrini cartacei riguarda in particolare le imprese del settore del commercio, per le quali è prevista la possibilità di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione, con un’opzione che si rinnova ogni cinque anni. Resta comunque fermo, anche per l’esercente che si avvalga di questa opzione, l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Tale possibilità è prevista per tutte le società che effettuano cessioni di beni e servizi a partire dal 2017. Diversamente la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati nel caso specifico dei distributori automatici diventano obbligatorie.
Tra i vantaggi, per chi scelga di avvalersi della fatturazione elettronica e dell’invio telematico degli scontrini, il venire meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto “Spesometro” e alle “Black List”, e il poter beneficiare di rimborsi IVA più veloci.

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