CODICE DELLA STRADA
PATENTI DI SERVIZIO, NON ALLA SOSPENSIONE AUTOMATICA DELLA PATENTE CIVILE. MA NON SI SFUGGE ALLA REVOCA DISPOSTA DAL GIUDICE
Autore: A. Casale. Dirigente, Comandante Polizia Locale comune capoluogo di provincia - Vice Segretario Generale
Il Ministro recepisce il parere del Consiglio di Stato in tema di sospensione e revoca delle patenti di servizio. A cura di A. Casale

 
PATENTI DI SERVIZIO, NON ALLA SOSPENSIONE AUTOMATICA DELLA PATENTE CIVILE. MA NON SI SFUGGE ALLA REVOCA DISPOSTA DAL GIUDICE

Sul tema della sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 223 a seguito di lesioni e omicidio stradale, è stato interessato il Consiglio di Stato che si è pronunciato in senso sostanzialmente conforme agli orientamenti giurisprudenziali, precisando che le norme depongono per l'assenza di ogni forma di automatismo, di tipo sospensivo, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta ed immediata della violazione commessa alla guida di un veicolo di servizio e, dunque, della sospensione o revoca della patente di servizio per fatti avvenuti durante il servizio e con l'autovettura di servizio.
Per le ragioni richiamate dal Consiglio di Stato, nel caso di incidenti verificatisi alla guida di veicoli di servizio la cui responsabilità sia riconducibile al titolare di patente militare o assimilata ovvero di patente di servizio, le misure accessorie interdittive o cautelari non possono incidere sulla patente civile eventualmente posseduta.
Come precisato dal Consiglio di Stato, tuttavia, quanto detto non trova, invece, applicazione con riguardo al caso in cui il titolare della patente abbia riportato, in esito al giudizio in sede penale per i reati conseguenti ad un incidente stradale, l'irrogazione delle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente da parte del giudice. In tali casi, infatti, il provvedimento giurisdizionale può estendere i suoi effetti a tutte le patenti possedute sopraindicate, a prescindere dal veicolo con cui è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.
Si riporta la circolare ministeriale che recepisce il parere del Consiglio di Stato.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Prot. n. 300/A/3524/17/109/41
Roma, 28 aprile 2017
OGGETTO: Applicazione della sospensione cautelare della patente e delle sanzioni accessorie sulle abilitazioni alla guida rilasciate ai sensi dell'articolo 138 Codice della Strada.

Nella fase di prima applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 589-bise 590-bis c.p. sono pervenute numerose richieste in ordine all'organo competente ad applicare le sanzioni accessorie all'accertamento di reati ed i provvedimenti cautelari contemplati dagli artt. 222 e 223 del C.d.S. e sugli effetti che tali provvedimenti possano avere, investendo eventualmente anche diversi titoli abilitativi posseduti dal soggetto coinvolto in un incidente stradale che rientri nel campo di applicazione dei nuovi reati di "omicidio stradale" (art. 589-bis c.p.) ( e di "lesioni personali stradali" (art. 590-bis c.p.).
È il caso di un soggetto che sia contestualmente in possesso di patente di guida civile di veicoli a motore rilasciata ai sensi dell'art. 116 del C.d.S. e di patente militare o equiparata ex art. 138, comma 11, del C.d.S. (conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc.), ovvero di patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale, di cui all'art. 139 del C.d.S..
In via preliminare occorre chiarire che la nuova normativa nulla ha sostanzialmente innovato rispetto al regime previgente.
La particolare rilevanza del tema rende necessario ribadire alcuni orientamenti condivisi dalla giurisprudenza costante, secondo cui la sospensione o la revoca della patente possono essere applicate solo in relazione all'esistenza di un'effettiva situazione di abuso del titolo abilitativo richiesto per >

Note: le norme depongono per l'assenza di ogni forma di automatismo, di tipo sospensivo, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta ed immediata della violazione commessa alla guida di un veicolo di servizio e, dunque, della sospensione o revoca della patente di servizio per fatti avvenuti durante il servizio e con l'autovettura di servizio.
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la conduzione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.
Sul tema è stato interessato il Consiglio di Stato che si è pronunciato in senso sostanzialmente conforme ai predetti orientamenti giurisprudenziali, precisando che le indicazioni sopraindicate depongono per l'assenza di ogni forma di automatismo, di tipo sospensivo o revocatorio, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta ed immediata della violazione commessa alla guida di un veicolo di servizio e, dunque, della sospensione o revoca della patente militare per fatti avvenuti durante il servizio e con l'autovettura di servizio.
Sulla base del parere sopraindicato, le misure interdittive contemplate dai richiamati artt. 222 e 223 C.d.S. e le sanzioni amministrative accessorie, riguardanti la patente di guida civile rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S. , non possono trovare diretta contestuale applicazione anche per la patente militare o assimilata di cui all'art. 138 che può essere sospesa o revocata solo dall'autorità amministrativa competente. Viceversa, per i soggetti indicati dall'articolo 12 , comma 1, lettere d-bis) ed e) C.d.S. dotati di patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S. , il documento è sospeso o revocato direttamente dal prefetto , secondo quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro dell'Interno dell'11.8.2004 n. 246. Tale norma stabilisce, inoltre, che la patente di servizio è ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 C.d.S..
In entrambi i casi sopraindicati, l'organo di polizia stradale, che ha rilevato un incidente verificatosi alla guida di un veicolo la cui responsabilità è riconducibile ad una condotta colposa del conducente titolare di patente militare o assimilata di cui all'art. 138 ovvero di patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S., non può provvedere al ritiro di questo documento abilitativo, ma si deve limitare a segnalare l'incidente all'autorità amministrativa che ha rilasciato la patente stessa per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Per le ragioni richiamate dal Consiglio di Stato, nel caso di incidenti verificatisi alla guida di veicoli di servizio la cui responsabilità sia riconducibile al titolare di patente militare o assimilata ovvero di patente di servizio, le misure accessorie interdittive o cautelari non possono incidere sulla patente civile eventualmente posseduta.
Come precisato dal Consiglio di Stato, tuttavia, quanto detto non trova, invece, applicazione con riguardo al caso in cui il titolare della patente abbia riportato, in esito al giudizio in sede penale per i reati conseguenti ad un incidente stradale, l'irrogazione delle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente da parte del giudice. In tali casi, infatti, il provvedimento giurisdizionale può estendere i suoi effetti a tutte le patenti possedute sopraindicate, a prescindere dal veicolo con cui è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Gabrielli

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